LEGGE 3 marzo 1971, n. 153 - Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti

Coming into Force04 Maggio 1971
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/04/19/071U0153/CONSOLIDATED/19800613
Enactment Date03 Marzo 1971
Published date19 Aprile 1971
Official Gazette PublicationGU n.96 del 19-04-1971
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Ad integrazione di quanto previsto dal testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero, approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, il Ministero degli affari esteri promuove ed attua all'estero iniziative scolastiche, nonche' attivita' di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali, a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti emigrati.

Art 2.

Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative scolastiche e le attivita' di assistenza scolastica previste dall'articolo 1, istituisce:

  1. classi o corsi preparatori aventi lo scopo di agevolare l'inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole dei paesi di immigrazione;

  2. corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana per i congiunti di lavoratori italiani che frequentino nei paesi di immigrazione le scuole locali corrispondenti alle scuole italiane elementare e media;

  3. corsi speciali annuali per la preparazione dei lavoratori italiani e dei loro congiunti agli esami di idoneita' e di licenza di scuola italiana elementare e media;

  4. corsi di scuola popolare per lavoratori italiani;

  5. scuole materne e nidi di infanzia.

I lavoratori italiani ed i loro congiunti possono fruire all'estero di tutte le provvidenze scolastiche ed integrative della scuola previste e, per quanto possibile, analoghe a quelle contemplate dalla legislazione vigente in Italia, anche per quanto riguarda refezioni scolastiche, borse di studio, trasporti e pre-interdoposcuola.

Art 3.

Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative di formazione e perfezionamento professionale previste all'articolo 1, istituisce:

  1. corsi di integrazione ed aggiornamento della istruzione di base;

  2. corsi di preparazione tecnico-professionale;

  3. corsi di insegnamento pratico della lingua locale diretti a favorire l'accesso dei lavoratori italiani e dei loro congiunti all'ambiente di lavoro ed ai corsi stranieri che perseguano scopi di formazione professionale.

Art 4.

I programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio delle classi, corsi e scuole di cui all'articolo 2 sono stabiliti con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

Ogni altra disposizione per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 e dalle lettere a) e c) dell'articolo 3 e' adottata con provvedimento da emanarsi dal Ministro per gli affari esteri, d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione.

I profili professionali, i programmi di formazione e di perfezionamento professionale, le norme relative agli attestati di qualifica anche ai fini della legge 14 novembre 1967, n. 1146, e tutte le altre disposizioni che si rendano necessarie per l'attuazione di quanto previsto dalla lettera b) dell'articolo 3, sono stabiliti con provvedimenti del Ministero degli affari esteri da emanarsi di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Ministro per la pubblica istruzione qualora si

tratti di iniziative che abbiano anche contenuto didattico-culturale. Salvo varianti rese necessarie dalle particolari esigenze contemplate nella presente legge, le disposizioni emanate in base ai precedenti commi devono conformarsi a quelle vigenti nel territorio della Repubblica.

Art 5.

I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo di studio nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media possono ottenerne l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio italiani a condizione che sostengano una prova integrativa di lingua e cultura generale italiana secondo le norme e i programmi stabiliti con...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT