DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1967, n. 215 - Personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero

Coming into Force11 Maggio 1967
End of Effective Date30 Maggio 2017
Published date26 Aprile 1967
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/04/26/067U0215/CONSOLIDATED/20170516
Enactment Date23 Gennaio 1967
Official Gazette PublicationGU n.104 del 26-04-1967
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 3, 5 della legge 13 luglio 1965, numero 891, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 586, concernente la proroga della delega predetta;

Udita la Commissione parlamentare di cui all'art. 1 della legge 13 luglio 1965, n. 891;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione, per il commercio con l'estero, per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 3, 5 della legge 13 luglio 1965, numero 891, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 586, concernente la proroga della delega predetta;

Udita la Commissione parlamentare di cui all'art. 1 della legge 13 luglio 1965, n. 891;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione, per il commercio con l'estero, per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1. (Destinazione all'estero)

Il personale ispettivo, direttivo ed insegnante dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, i professori universitari ed i funzionari dei ruoli dello Stato, salvo quando si tratti di funzionari dello stesso Ministero degli affari esteri, sono destinati all'estero, per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 7, 14 e 15 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, con decreto del Ministro per gli affari esteri previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione o del Ministero da cui dipendono. La destinazione e' disposta previo accertamento del possesso di idonei requisiti ed attitudini nonche' in base ai titoli posseduti e ad un colloquio.

L'accertamento di cui al precedente comma e' compiuto, in relazione all'incarico da conferire, da una Commissione presieduta dal direttore generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri o, in sua assenza, dal vice direttore generale e composta di tre rappresentanti del Ministero stesso e di tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, designati, di volta in volta, dai rispettivi Ministri. La Commissione medesima accerta anche i requisiti di idoneita' del personale da comandare ai sensi dell'art. 19 del succitato testo unico.

Il personale di cui al presente articolo non puo' essere destinato all'estero se non ha superato il periodo di straordinariato o di prova nel ruolo di appartenenza.

Art 1.

(Destinazione all'estero)

Il personale ispettivo, direttivo ed insegnante dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, i professori universitari ed i funzionari dei ruoli dello Stato, salvo quando si tratti di funzionari dello stesso Ministero degli affari esteri, sono destinati all'estero, per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 7, 14 e 15 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, con decreto del Ministro per gli affari esteri previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione o del Ministero da cui dipendono. La destinazione e' disposta previo accertamento del possesso di idonei requisiti ed attitudini nonche' in base ai titoli posseduti e ad un colloquio.

L'accertamento di cui al precedente comma e' compiuto, in relazione all'incarico da conferire, da una Commissione presieduta dal direttore generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri o, in sua assenza, dal vice direttore generale o da altro funzionario della carriera diplomatica, in servizio o a riposo, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di 2ª classe, nominato dal Ministro degli affari esteri su proposta del direttore generale delle relazioni culturali, e composta di tre rappresentanti del Ministero stesso e di tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, designati, di volta in volta, dai rispettivi Ministri. La Commissione medesima accerta anche i requisiti di idoneita' del personale da comandare ai sensi dell'art. 19 del succitato testo unico.

Il personale di cui al presente articolo non puo' essere destinato all'estero se non ha superato il periodo di straordinariato o di prova nel ruolo di appartenenza.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64

Art 2.

(Maestri elementari con funzioni direttive)

Per esigenze di servizio le funzioni di direttore didattico possono essere affidate a maestri elementari ordinari di ruolo normale.

Tale servizio costituisce titolo da valutarsi ai fini del concorso a posti di direttore didattico.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64

Art 3.

(Corsi di informazione)

Il personale da destinare all'estero puo' essere chiamato a frequentare, in base all'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, appositi corsi di informazione ed orientamento sul servizio all'estero.

I corsi per il personale insegnante hanno luogo durante le vacanze di fine anno scolastico.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64

Art 4.

(Collocamento fuori ruolo)

Il personale da destinare all'estero per l'esercizio delle funzioni indicate al primo comma dell'art. 1, fatta eccezione del personale da comandare ai sensi dello art. 19 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, e' collocato fuori ruolo per il periodo durante il quale esercita le funzioni stesse, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro. Il personale suddetto conserva diritto allo stipendio e titolo al successivo sviluppo di carriera.

Per la sostituzione del personale ispettivo, direttivo ed insegnante destinato all'estero il Ministero della pubblica istruzione ha facolta' di provvedere di anno in anno con l'assegnazione di personale di ruolo.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64

Art 5.

(Durata del servizio all'estero)

La permanenza all'estero del personale di cui al presente decreto non puo' essere superiore ad un periodo complessivo di 14 anni. Tale periodo deve essere interrotto, per la durata di almeno un triennio di servizio di istituto in Italia, dopo sette anni di servizio all'estero, anche se prestati in sedi diverse.

Per esigenze di servizio l'Amministrazione ha facolta' di dispensare dal periodo di interruzione di cui al primo comma i direttori e vice direttori degli istituti di cultura, i presidi di ruolo titolari delle scuole secondarie di I e II grado, gli ispettori scolastici e i direttori didattici compresi quelli con funzioni ispettive.

I direttori e vice direttori degli istituti di cultura possono essere impiegati all'estero per un ulteriore periodo di sette anni, purche' preceduto da almeno un triennio di effettivo servizio di istituto in Italia comunque prestato dopo la loro prima destinazione all'estero.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64

Art 6.

(Periodi minimi di permanenza in sede e del primo servizio all'estero) La destinazione da una ad altra sede all'estero del personale di cui al presente decreto non puo' aver luogo prima di tre anni di servizio nella stessa sede, salvo il caso di gravi motivi o di ragioni di servizio.

Nel caso di rimpatrio a domanda prima della scadenza del primo triennio di servizio all'estero, le spese di rimpatrio sono a carico dell'interessato, salvo che la domanda sia determinata da gravi motivi di carattere personale o familiare.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64

Art 7.

(Trattamento economico durante i congedi - Aspettative)

Ferma restando la disciplina della corresponsione dell'assegno personale durante il congedo ordinario stabilita dall'art. 9 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, durante i periodi di congedo straordinario per infermita', gravidanza e puerperio, l'assegno personale e' corrisposto per intero durante il primo mese e con la riduzione del venti per cento per il restante periodo. Trascorsi i suddetti periodi e in tutti gli altri casi di congedo straordinario previsti per le singole categorie di personale dai rispettivi ordinamenti la corresponsione dell'assegno personale e' sospesa.

Il personale collocato in aspettativa e' restituito ai ruoli di provenienza.

Art 7.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64

Art 8.

(Rapporti informativi)

La redazione del rapporto informativo e l'attribuzione del giudizio sintetico competono:

  1. al superiore scolastico in loco per il personale insegnante e non insegnante delle scuole;

  2. al direttore dell'istituto di cultura per il personale in servizio presso l'istituto stesso;

  3. al capo della missione diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria per i direttori di istituti di cultura, per i presidi, per gli ispettori scolastici, per i direttori didattici con funzioni ispettive, per i direttori didattici non dipendenti da ispettori scolastici nonche' per il personale non compreso nelle lettere a) e b).

I rapporti sono in ogni caso inoltrati dall'autorita' diplomatica o consolare, che appone le sue eventuali osservazioni.

Le...

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