La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico.
Il termine previsto dagli articoli 1 e 6 della legge 13 luglio 1965, n. 891, con la quale il Governo della Repubblica e' stato delegato ad emanare norme aventi valore di legge per disciplinare l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri ed a modificare e coordinare in un unico testo le norme vigenti in materia consolare di cui al regio decreto 28 gennaio 1866, numero 2804 e successive modificazioni ed integrazioni, e' prorogato di sei mesi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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