LEGGE 13 luglio 1965, n. 891 - Delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri

Coming into Force14 Agosto 1965
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1965/07/30/065U0891/CONSOLIDATED/20091214
Published date30 Luglio 1965
Enactment Date13 Luglio 1965
Official Gazette PublicationGU n.189 del 30-07-1965
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, disciplinanti l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi contenuti negli articoli che seguono.

Le norme di cui al precedente comma saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione, per il commercio con l'estero e per il lavoro, udita una Commissione parlamentare composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, integrata da sei rappresentanti sindacali nominati dal Ministro per gli affari esteri.

Art 1.

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, disciplinanti l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi contenuti negli articoli che seguono.

Le norme di cui al precedente comma saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione, per il commercio con l'estero e per il lavoro, udita una Commissione parlamentare composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, integrata da sei rappresentanti sindacali nominati dal Ministro per gli affari esteri. 1

Art 2.

Le norme delegate dovranno stabilire:

  1. l'organizzazione dell'Amministrazione degli affari esteri al centro e all'estero in relazione alle sue attribuzioni e necessita' e la ripartizione delle competenze tra i suoi uffici, tenuti anche presenti gli opportuni criteri di decentramento amministrativo e di semplificazione di procedure e controlli;

    6) il funzionamento dei servizi che dovranno essere adeguati alle attuali esigenze delle relazioni internazionali, in particolar modo per quanto concerne l'attivita' di coordinamento, di informazione e stampa, di studi e programmazione;

  2. lo sviluppo della rete delle Rappresentanze all'estero ed il potenziamento di queste ultime in funzione dei loro accresciuti compiti anche nei settori culturale, economico e commerciale, sociale e dell'emigrazione.

    Sara' tenuto conto della necessita' di assicurare la congruita' e l'ammodernamento delle dotazioni e delle attrezzature, la conveniente sistemazione delle sedi delle Rappresentanze all'estero e la tempestivita' nei finanziamenti alle Rappresentanze medesime, per spese di bilancio, mediante la costituzione di apposito fondo o conto di anticipazione.

    Per il coordinamento da parte del Ministero degli affari esteri di attivita' di interesse comune con altre Amministrazioni dello Stato o Enti pubblici, svolte all'estero o nelle organizzazioni i internazionali, sara' prevista la costituzione di speciali Comitati consultivi misti.

Art 3.

Le norme delegate dovranno altresi' stabilire:

1) il riordinamento delle carriere direttive, di concetto, esecutive, ausiliarie e dei ruoli degli operai dell'Amministrazione degli affari esteri, ivi incluse quelle dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, con la eventuale fusione, soppressione, istituzione di carriere e ruoli e con la determinazione delle attribuzioni delle qualifiche di ciascuna carriera, nonche' l'adeguamento dei contingenti organici del personale alle esigenze funzionali e di servizio, con adeguata istituzione di posti all'estero e con un aumento graduale del numero complessivo dei posti di ruolo in misura tale che la dotazione globale dei nuovi organici, unitamente al contingente stabilito ai sensi del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, con i decreti interministeriali 23 maggio 1947 e 1 aprile 1954 e successivamente integrato dalla legge 27 giugno 1962, n. 1097, da ridursi a 1.400 unita', non sia inferiore alla somma, maggiorata del 22 per cento, degli attuali posti di ruolo ordinario e del numero dei dipendenti non inquadrati in detto ruolo in servizio alla...

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