Art
1.
L'Amministrazione degli affari esteri e' autorizzata ad assumere, alle stesse condizioni d'impiego indicate nell'articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, un ulteriore contingente di personale a contratto per le esigenze degli Uffici all'estero.
Tale contingente non potra' comunque essere superiore a 75 unita'.
Art
2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 150 milioni, si provvedera' mediante una aliquota delle maggiori entrate dipendenti dal provvedimento legislativo concernente lo adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 giugno 1962 SEGNI FANFANI - PICCIONI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO