LEGGE 30 ottobre 2008, n. 169 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'

Coming into Force01 Novembre 2008
Published date31 Ottobre 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2008/10/31/008G0198/ORIGINAL
Enactment Date30 Ottobre 2008
Official Gazette PublicationGU n.256 del 31-10-2008
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita', e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 ottobre 2008 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Gelmini, Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 1° SETTEMBRE 2008, N. 137

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: "articolo 11 del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al";

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza dei pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresi' attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale".

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: "previsto dal" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al";

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"I-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto disposto dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l'individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari";

al comma 2, le parole: "espressa in decimi" sono sostituite dalle seguenti: "effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi";

al comma 3, secondo periodo, le parole: "al voto insufficiente" sono sostituite dalle seguenti: "al voto inferiore a sei decimi".

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: "e' espressa in decimi ed illustrata" sono sostituite dalle seguenti: "sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate";

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione";

al comma 2, le parole: "e' espressa in decimi" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi";

al comma 3 sono...

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