IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 21, commi 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'articolo 40 della legge 23 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in particolare gli articoli 2, 8 e 9;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Sentita la Conferenza unificata Statoregionicitta' ed autonomie locali nella seduta del 5 febbraio 1998;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 10 febbraio 1998;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del 4 marzo 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 13 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 giugno 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; E m a n a il seguente regolamento: Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali e organici funzionali di istituto Art. 1. F i n a l i t a'
Il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha la finalita' di garantire l'efficace esercizio dell'autonomia prevista dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, di dare stabilita' nel tempo alle stesse istituzioni e di offrire alle comunita' locali una pluralita' di scelte, articolate sul territorio, che agevolino l'esercizio del diritto all'istruzione.
Il dimensionamento e' altresi' finalizzato al conseguimento degli obiettivi didatticopedagogici programmati, mediante l'inserimento dei giovani in una comunita' educativa culturalmente adeguata e idonea a stimolarne le capacita' di apprendimento e di socializzazione.
Il raggiungimento delle dimensioni stabilite a norma del comma 1 ha l'ulteriore finalita' di assicurare alle istituzioni scolastiche la necessaria capacita' di confronto, interazione e negoziazione con gli enti locali, le istituzioni, le organizzazioni sociali e le associazioni operanti nell'ambito territoriale di pertinenza.