DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1998, n. 233 - Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Coming into Force31 Luglio 1998
Published date16 Luglio 1998
Enactment Date18 Giugno 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/07/16/098G0280/CONSOLIDATED/20090702
Official Gazette PublicationGU n.164 del 16-07-1998
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 21, commi 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'articolo 40 della legge 23 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in particolare gli articoli 2, 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Sentita la Conferenza unificata Statoregionicitta' ed autonomie locali nella seduta del 5 febbraio 1998;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 10 febbraio 1998;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del 4 marzo 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 13 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 giugno 1998;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; E m a n a il seguente regolamento: Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali e organici funzionali di istituto Art. 1. F i n a l i t a'

  1. Il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha la finalita' di garantire l'efficace esercizio dell'autonomia prevista dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, di dare stabilita' nel tempo alle stesse istituzioni e di offrire alle comunita' locali una pluralita' di scelte, articolate sul territorio, che agevolino l'esercizio del diritto all'istruzione.

  2. Il dimensionamento e' altresi' finalizzato al conseguimento degli obiettivi didatticopedagogici programmati, mediante l'inserimento dei giovani in una comunita' educativa culturalmente adeguata e idonea a stimolarne le capacita' di apprendimento e di socializzazione.

  3. Il raggiungimento delle dimensioni stabilite a norma del comma 1 ha l'ulteriore finalita' di assicurare alle istituzioni scolastiche la necessaria capacita' di confronto, interazione e negoziazione con gli enti locali, le istituzioni, le organizzazioni sociali e le associazioni operanti nell'ambito territoriale di pertinenza.

Art 2.

P a r a m e t r i

  1. L'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di ricerca e progettazione educativa e' riconosciuta alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle gia' dotate di personalita' giuridica, che raggiungono dimensioni idonee a garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa. A tal fine sono definiti, a norma dell'articolo 3, gli ambiti territoriali, di ampiezza differenziata a seconda del grado di istruzione, nei quali va assicurata la permanenza e la stabilita' delle suddette istituzioni, con particolare riguardo alle caratteristiche demografiche, geografiche, economiche, socioculturali del territorio, nonche' alla sua organizzazione politicoamministrativa.

  2. Ai fini indicati al comma 1, per acquisire o mantenere la personalita' giuridica gli istituti di istruzione devono avere, di norma, una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa tra 500 e 900 alunni; tali indici sono assunti come termini di riferimento per assicurare l'ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali.

  3. Nelle piccole isole, nei comuni montani, nonche' nelle aree geografiche contraddistinte da specificita' etniche o linguistiche, gli indici di riferimento previsti dal comma 2 possono essere ridotti fino a 300 alunni per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, o per gli istituti di istruzione secondaria superiore che comprendono corsi o sezioni di diverso ordine o tipo, previsti dal comma 6; nelle localita' sopra indicate che si trovino in condizioni di particolare isolamento possono, altresi', essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado. L'indice massimo di cui al comma 2 puo' essere superato nelle aree ad alta densita' demografica, con particolare riguardo agli istituti di istruzione secondaria con finalita' formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore artistico o tecnologico.

  4. Nell'ambito degli indici, minimo e massimo, stabiliti dal comma 2, la dimensione ottimale di ciascuna istituzione scolastica e' definita in relazione agli elementi di seguito indicati:

    1. consistenza della popolazione scolastica residente nell'area territoriale di pertinenza, con riferimento a ciascun grado, ordine e tipo di scuola contemplato dall'ordinamento scolastico vigente;

    2. caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socioculturali del bacino di utenza;

    3. estensione dei fenomeni di devianza giovanile e criminalita' minorile;

    4. complessita' di direzione, gestione e organizzazione didattica, con riguardo alla pluralita' di gradi di scuole o indirizzi di studio coesistenti nella stessa istituzione, ivi comprese le attivita' di educazione permanente, di istruzione degli adulti e di perfezionamento o specializzazione, nonche' alla conduzione di aziende agrarie, convitti annessi, officine e laboratori ad alta specializzazione o con rilevante specificita'.

  5. Qualora le singole scuole non raggiungano gli indici di riferimento sopra indicati sono unificate orizzontalmente con le scuole dello stesso grado comprese nel medesimo ambito territoriale o verticalmente in istituti comprensivi, a seconda delle esigenze educative del territorio e nel rispetto della progettualita' territoriale.

  6. Per garantire la permanenza, negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'articolo 3, di scuole che non raggiungono, da sole o unificate con scuole dello stesso grado, dimensioni ottimali, sono costituiti istituti di istruzione...

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