Contratto di programma tra il Ministero delle attivita' produttive e la societa' . (Deliberazione n. 161/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto l'art. 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata a aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15% sia riservato alle aree sottoutilizzate del centro-nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del trattato C.E., nonche' nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e ulteriormente modificato dall'art. 10 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, che all'art. 8, comma 3 stabilisce che la riforma degli incentivi introdotta dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, non si applica a contratti di programma per i quali il Ministero delle attivita' produttive abbia presentato a questo Comitato la proposta di adozione della relativa delibera di...

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