LEGGE 17 agosto 2005, n. 168 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative

Coming into Force23 Agosto 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/08/22/005G0184/ORIGINAL
Enactment Date17 Agosto 2005
Published date22 Agosto 2005
Official Gazette PublicationGU n.194 del 22-08-2005
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La tabella 2 di cui al nono comma dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 della presente legge con le decorrenze ivi indicate.

  3. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 2, pari a euro 1.495.750 per l'anno 2006 e a euro 2.061.700 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i predetti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

  5. Al fine di superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea per non corretta trasposizione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' stabilite ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della citata direttiva 2000/53/CE.

  6. All'articolo 2, comma 3, della legge 27 luglio 2004, n. 186, la parola: "dodici" e' sostituita dalla seguente: "ventiquattro".

  7. All'articolo 10, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quindici mesi".

  8. All'articolo 1, comma 52, primo periodo, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".

  9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Moratti, Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca Lunardi, Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti Buttiglione, Ministro per i beni e le

attivita' culturali

Castelli, Ministro della giustizia

Martino, Ministro della difesa Alemanno, Ministro delle politiche

agricole e forestali

Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato 1

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 giugno 2005

All'articolo 1:

al comma 2, dopo la parola: "nominati", sono inserite le seguenti: "per gli anni 2005 e 2006";

al comma 3, le parole: "dalla presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 1";

al comma 5, le parole: ", per l'importo di 18 milioni di euro," sono soppresse.

Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:

"ART. 1-bis. - (Interventi urgenti per l'universita) - 1. Per gli anni 2005 e 2006 e nel limite annuo massimo di spesa di 500.000 euro, possono essere prorogate le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2005, ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

All'articolo 2, al comma 1, le parole: "30 ottobre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".

Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:

"ART. 2-bis. - (Strumenti didattici innovativi nelle universita) - 1. Allo scopo di fornire alle universita' strumenti didattici innovativi fondati su reti di connettivita' senza fili nonche' di favorire l'acquisto da parte degli studenti di personal computer idonei a connettersi alle predette reti, sono stanziate:

  1. la somma di 2,5 milioni di euro nell'anno 2005, destinata al cofinanziamento di progetti per la realizzazione di reti di connettivita' senza fili nelle universita';

  2. la somma di 10 milioni di euro nell'anno 2005, destinata all'erogazione di un contributo di 200 euro per l'acquisto di personal computer da parte degli studenti che usufruiscono delle esenzioni dalle tasse e dai contributi universitari;

  3. la somma di 2,5 milioni di euro nell'anno 2005, destinata alla costituzione di un fondo di garanzia per la copertura dei rischi sui prestiti erogati da istituti di credito agli studenti universitari che intendono acquistare un personal computer.

    1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 1, le modalita' di erogazione dei finanziamenti agli istituti universitari di cui alla lettera a), le modalita' di erogazione dei contributi di cui alla lettera b) e le modalita' di finanziamento del fondo di garanzia di cui alla lettera c) del comma 1, nonche' le modalita' di gestione e comunicazione delle iniziative.

    2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a), b) e c), si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2005, di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come rifinanziata dalla Tabella D allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311".

    All'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: "legge 4 giugno 2004, n. 143," sono inserite le seguenti: "che deve essere emanato entro il 30 settembre 2005,".

    Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente:

    "ART. 3-bis. - (Concorso riservato per dirigente scolastico) - 1. Ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonche' i vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, i posti vacanti di dirigente scolastico all'inizio dell'anno scolastico 2006-2007 sono riservati, in via prioritaria, al conferimento di nomine agli aspiranti inclusi nelle graduatorie del corso-concorso come rideterminate ai sensi dell'articolo 1-octies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, fino ad esaurimento delle graduatorie stesse, e, per la parte residua, all'indizione del corso-concorso di cui all'articolo 1-sexies del citato decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005".

    All'articolo 4:

    al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "dall'articolo 4, comma 3, del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al";

    dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

    "2-bis. Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela";

    nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e disposizioni in materia di abilitazione e di titolo professionale".

    All'articolo 5:

    al comma 1 e' premesso il seguente:

    "01. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "La targa e' personale", sono inserite le seguenti: "e abbinata a un solo veicolo"";

    al comma 1:

    alla lettera a), capoverso 1-ter, dopo le parole: "patente di guida;" sono inserite le seguenti: "coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore" e le parole: "di cui al comma 1-quater" sono sostituite dalle seguenti: "e dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis";

    alla lettera b), il capoverso 1-quater e' sostituito dal seguente:

    "1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida

    dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria

    A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio

    2008 la certificazione potra' essere limitata all'esistenza di

    condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale";

    dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

    "1-bis. Gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida di cui agli articoli 128, 129, 130 e 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici...

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