DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 28 - Attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonche' disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi

Coming into Force16 Marzo 2001
End of Effective Date09 Giugno 2020
Enactment Date02 Febbraio 2001
Published date01 Marzo 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/03/01/001G0077/CONSOLIDATED/20200526
Official Gazette PublicationGU n.50 del 01-03-2001
Capo I Visite e verifiche obbligatorie per traghetti ro-ro e unita' veloci passeggeri adibiti a servizio di linea
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBIICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off di unita' veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 526, legge comunitaria 1999, e, in particolare, gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;

VISTA la legge 5 giugno 1962, n. 616;

VISTA la legge 23 maggio 1980, n. 313;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, n. 293;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;

VISTO il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 23 ottobre 2000;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente; EMANA Il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, si intende per:

  1. "traghetto ro-ro": una nave marittima da passeggeri avente dispositivi che consentono di caricare e scaricare direttamente i veicoli (stradali o ferroviari) e che trasporta piu' di dodici passeggeri;

  2. "unita' veloce da passeggeri": un'unita' veloce come definita all'articolo 2, lettera f), della regola I del capitolo X della "Convenzione Solas del 1974", che trasporti piu' di dodici passeggeri nel testo vigente alla data del 29 aprile 1999;

  3. "passeggero": qualsiasi persona che non sia:

    1) il comandante, ne' un membro dell'equipaggio, ne' altra persona impiegata o occupata in qualsiasi qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi,

    2) un bambino di eta' inferiore a un anno;

  4. "Convenzione Solas del 1974": la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980 n. 313 e con la legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti in vigore alla data del 29 aprile 1999;

  5. "codice per le unita' veloci (HSC Code)": il codice internazionale di sicurezza per le unita' veloci (International Code for Safety of High Speed Craft) adottato dal comitato della sicurezza marittima dell'IMO con risoluzione MSC 36(63) del 20 maggio 1994, nel testo modificato alla data del 29 aprile 1999;

  6. "servizio di linea": una serie di collegamenti effettuati da un traghetto ro-ro o da un'unita' veloce da passeggeri in modo da assicurare il traffico fra gli stessi due o piu' porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi:

    1) in base ad un orario pubblicato; oppure

    2) con collegamenti tanto regolari o frequenti da Costituire una serie sistematica evidente;

  7. "certificati":

    1) con riferimento ai traghetti ro-ro e alle unita' veloci da passeggeri che effettuano viaggi internazionali, i certificati di sicurezza emessi a norma della convenzione Solas del 1974, unitamente ai pertinenti elenchi dotazioni e, se del caso, ai certificati di esenzione e alle autorizzazioni all'esercizio;

    2) con riferimento ai traghetti ro-ro e alle unita' veloci da passeggeri che effettuano viaggi nazionali, i certificati di sicurezza emessi a norma del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, unitamente ai pertinenti elenchi dotazioni e, se del caso, ai certificati di esenzione e alle autorizzazioni all'esercizio;

  8. "certificato di esenzione": qualsiasi certificato emesso a norma del capitolo I regola B/12, lettera a), punto VI), della "convenzione Solas del 1974";

  9. "amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

  10. "autorita' marittima": gli uffici locali di cui all'articolo 17 del codice della navigazione secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

  11. "amministrazione dello Stato di bandiera": le autorita' competenti dello Stato la cui bandiera il traghetto ro-ro o l'unita' veloce e' autorizzata a battere;

  12. "Stato ospite": lo Stato membro dell'Unione europea dal cui porto, o verso il cui porto un traghetto ro-ro o un'unita' veloce da passeggeri effettua un servizio di linea;

  13. "viaggio nazionale": un viaggio effettuato in tratti di mare da e verso lo stesso porto nazionale, o tra due porti nazionali;

  14. "organismo riconosciuto": l'organismo riconosciuto a norma dell'articolo 4 della direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994;

  15. "societa'": una societa' che gestisce uno o piu' traghetti ro-ro per i quali e' stato rilasciato un documento di conformita' a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, come modificato dal Regolamento CE n. 179/98 della Commissione, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off (traghetto ro-ro), o una societa' che gestisce unita' veloci da passeggeri alla quale e' stato rilasciato un documento di conformita' ai sensi della regola IX/4 della convenzione Solas del 1974, ovvero ogni altra impresa di navigazione esercente unita' veloci da passeggeri in navigazione nazionale;

  16. "visita specifica": una visita effettuata ai sensi degli articoli 6 e 8;

  17. "ispettore qualificato": ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente i requisiti di cui all'allegato V;

  18. "I.MO.": Organizzazione Internazionale Marittima;

  19. "I.L.O.": Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBIICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off di unita' veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 526, legge comunitaria 1999, e, in particolare, gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;

VISTA la legge 5 giugno 1962, n. 616;

VISTA la legge 23 maggio 1980, n. 313;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, n. 293;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;

VISTO il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 23 ottobre 2000;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente; EMANA Il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, si intende per:

  1. "traghetto ro-ro": una nave marittima da passeggeri avente dispositivi che consentono di caricare e scaricare direttamente i veicoli (stradali o ferroviari) e che trasporta piu' di dodici passeggeri;

    b) "unita' veloce da passeggeri": un'unita' veloce come definita dalla regola I del capitolo X della "Convenzione Solas del 1974", che trasporti piu' di dodici passeggeri;

  2. "passeggero": qualsiasi persona che non sia:

    1) il comandante, ne' un membro dell'equipaggio, ne' altra persona impiegata o occupata in qualsiasi qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi,

    2) un bambino di eta' inferiore a un anno;

  3. "Convenzione Solas del 1974": la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980 n. 313 e con la legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti in vigore alla data del 29 aprile 1999;

  4. "codice per le unita' veloci (HSC Code)": il codice internazionale di sicurezza per le unita' veloci (International Code for Safety of High Speed Craft) adottato dal comitato della sicurezza marittima dell'IMO con risoluzione MSC 36(63) del 20 maggio 1994, nel testo modificato alla data del 29 aprile 1999;

  5. "servizio di linea": una serie di collegamenti effettuati da un traghetto ro-ro o da un'unita' veloce da passeggeri in modo da assicurare il traffico fra gli stessi due o piu' porti, oppure una serie di viaggi da e verso...

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