Sentenza nº 179 da Constitutional Court (Italy), 13 Luglio 2017

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione13 Luglio 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 179

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promossi dal Tribunale ordinario di Ferrara, sezione penale, con ordinanza del 18 novembre 2015 e dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Rovereto con ordinanza del 9 marzo 2016, iscritte ai nn. 89 e 100 del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 18 e 21, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2017 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 18 novembre 2015 (r.o. n. 89 del 2015), il Tribunale ordinario di Ferrara, sezione penale, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 25 e 27, terzo comma, della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui prevede – per i fatti posti in essere a partire dal 21 maggio 2014 – un minimo edittale di anni otto di reclusione ed euro 25.822 di multa, anziché di anni quattro di reclusione ed euro 10.329 di multa.

    1.1.– Il rimettente ha premesso di essere investito del giudizio abbreviato nei confronti di M.E. O., imputato del reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione di g. 112,34 netti di cocaina, contenente g. 41,34 di principio attivo (pari a circa 112 dosi commerciali). Ha inoltre precisato che il fatto risulta accertato all’esito della perquisizione effettuata il 7 ottobre 2015 e che l’imputato ha ammesso l’addebito, mentre natura e quantità dello stupefacente si desumono dalla perizia tossicologica espletata.

    Il giudice a quo ha altresì precisato che il fatto non può ritenersi di «lieve entità» ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, in considerazione della quantità e qualità della sostanza, nonché del contestuale possesso di una rilevante somma di denaro in contanti. Pur dovendo essere inquadrato nell’autonoma fattispecie di cui al comma 1 del citato art. 73, il fatto sarebbe, tuttavia, di gravità modesta e collocherebbe l’imputato negli «anelli terminali della catena dello spaccio», così che assumerebbe rilevanza il trattamento sanzionatorio minimo previsto dalla legge.

    1.2.– In relazione alla fattispecie in giudizio, la pena minima prevista dal menzionato art. 73, comma 1, appare irragionevole e lesiva dell’art. 3 Cost. in quanto addirittura doppia (otto anni di reclusione contro quattro anni di reclusione) rispetto alla pena edittale massima prevista per l’ipotesi della «lieve entità» di cui al comma 5 dello stesso art. 73. Il rimettente, infatti, ha ricordato che la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che la commisurazione delle sanzioni, pur rientrando nella discrezionalità legislativa, non può essere manifestamente irragionevole o arbitraria. Nella specie, a fronte di due fattispecie omogenee il cui disvalore si muove con continuità anche nel passaggio dalla fattispecie lieve a quella non lieve, vi sarebbe una forte e ingiustificata discontinuità in termini di trattamento sanzionatorio. In tal modo, sarebbe violato l’art. 3 Cost., in quanto a violazioni di gravità di poco superiore corrisponde una reazione punitiva «enormemente» più afflittiva.

    Il rimettente ha precisato che il legislatore, in altri casi in cui ha configurato ipotesi di «lieve entità», di «minore gravità» o di «particolare tenuità», ha previsto trattamenti sanzionatori contigui, se non addirittura caratterizzati da parziali sovrapposizioni.

    Contigui erano, del resto, i trattamenti sanzionatori previsti ai commi 1-bis e 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo riformato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49. Solo con il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, si era creato un varco edittale tra il massimo edittale del fatto lieve (anni cinque di reclusione) e il minimo edittale del fatto non lieve (anni sei di reclusione). Tale divario si è poi ampliato ulteriormente a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che ha determinato la ripresa di applicazione dell’art. 73, comma 1, nel testo precedente la modifica introdotta con la legge di conversione del d.l. n. 272 del 2005, e a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 79.

    In ragione del divario sanzionatorio che separa il massimo edittale della fattispecie lieve dal minimo previsto per la fattispecie non lieve, il vigente art. 73 impedirebbe al giudice l’adeguamento della pena al caso concreto, violando l’art. 3 Cost.

    Ad avviso del rimettente, il censurato trattamento sanzionatorio «pare violare anche il principio di offensività del reato ricavabile dall’art. 25 Cost.» e risulta in contrasto anche con il principio della funzione rieducativa della pena ex art. 27, terzo comma, Cost., in quanto stabilisce una pena sproporzionata che, come tale, verrebbe percepita come ingiusta dal condannato.

    Il giudice a quo ritiene che a tali vulnera la Corte costituzionale possa rimediare dichiarando l’illegittimità dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui prevede un minimo edittale di anni otto di reclusione ed euro 25.822 di multa, anziché nella misura stabilita per il massimo edittale della fattispecie lieve di cui al comma 5 del medesimo articolo di legge, quantificata in anni quattro di reclusione ed euro 10.329 di multa, con riguardo ai soli fatti commessi a partire dal 21 maggio 2014, data di entrata in vigore della legge n. 79 del 2014 che, convertendo il d.l. n. 36 del 2014, ha ridotto nei citati termini il massimo edittale di cui all’art. 73, comma 5 del medesimo d.P.R. n. 309 del 1990.

  2. – Con atto depositato il 24 maggio 2016, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, assistito e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata.

    L’interveniente ha evidenziato che il trattamento sanzionatorio censurato rientra appieno nella sfera di discrezionalità politica del legislatore e che l’adeguamento del fatto al caso concreto sia comunque realizzabile attraverso gli istituti (quali le attenuanti generiche) che l’ordinamento mette a disposizione del giudice.

  3. – Con ordinanza del 21 gennaio 2016 (r.o. n. 100 del 2016), il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Rovereto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 11, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede un minimo edittale di anni otto di reclusione ed euro 25.822 di multa, anziché di anni quattro di reclusione ed euro 10.329 di multa.

    3.1.– In particolare, il rimettente ha premesso di essere investito del giudizio abbreviato nei confronti di I. S., arrestato il 27 settembre 2015 nella flagrante detenzione di g. 58,291 di eroina, risultata contenere mg. 18.447 di principio attivo, che consentono di ricavare 738 dosi medie efficaci.

    Lo stesso giudice a quo ha precisato come il processo non presenti difficoltà di sorta in relazione all’accertamento della responsabilità penale dell’imputato, invero incontestata anche dalla difesa dello stesso.

    Il fatto, tuttavia, non potrebbe ritenersi di «lieve entità» ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, dovendo, conseguentemente, farsi applicazione del comma 1 dello stesso art. 73.

    A questo riguardo vengono ripercorse, nell’ordinanza di rimessione, le vicende normative e giurisprudenziali che hanno interessato la disposizione di cui all’art. 73, con particolare riferimento alla sentenza n. 32 del 2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle modifiche introdotte dagli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005 (come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2006) per vizio della procedura legislativa ex art. 77, secondo comma, Cost. Tale sentenza, in considerazione del particolare vizio accertato, ha determinato la ripresa di applicazione del testo dell’art. 73, commi 1...

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