Corte di Cassazione Penale sez. un., 9 novembre 2018, n. 51063 (ud. 27 settembre 2018)

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Rivista penale 2/2019
Decisioni
delle Sezioni Unite
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 9 NOVEMBRE 2018, N. 51063
(UD. 27 SETTEMBRE 2018)
PRES. CARCANO – EST. PISTORELLI – P.M. IACOVIELLO (CONF.) – RIC. M.
Stupefacenti y Attenuanti y Lieve entità del fat-
to y Carattere ostativo della diversità di sostanze
stupefacenti oggetto della condotta y Esclusione y
Ragioni.
. La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della
condotta non è di per sé ostativa alla conf‌igurabilità del
reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990,
in quanto l’accertamento della lieve entità del fatto im-
plica una valutazione complessiva degli elementi della
fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli
indici sintomatici previsti dalla disposizione . (d.p.r. 9
ottobre 1990, n. 309, art. 73) (1)
(1) Con questa importante pronuncia le SS.UU. sono state chiama-
te a risolvere un contrasto sorto relativamente alla questione della
conf‌igurabilità o meno dell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73,
comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 nel caso di diversità di sostanze stu-
pefacenti, a prescindere dal dato quantitativo e, in caso negativo, se
tale reato possa concorrere con le fattispecie previste ai commi 1
e 4 del medesimo art. 73 D.P.R. cit. Secondo un primo orientamen-
to, espresso da Cass. pen., sez. III, 27 luglio 2015, n. 32695, in www.
latribunaplus.it; Cass. pen., sez. III, 19 novembre 2014, n. 47671, ibi-
dem e Cass. pen., sez. IV, 21 ottobre 2005, n. 38879, in questa Rivista
2006, 1134 nel caso di detenzione di sostanze di differente tipologia,
il fatto non potrebbe essere considerato comunque di lieve entità,
anche a prescindere dal dato quantitativo, trattandosi di condotta
indicativa della capacità dell’agente di procurarsi sostanze tra loro
eterogenee e, per ciò stesso, di rifornire assuntori di stupefacenti
di diversa natura, così da recare un danno non tenue al bene della
salute pubblica. Secondo altro orientamento, al quale aderisce la
sentenza in commento, la conf‌igurabilità della fattispecie del fatto
di lieve entità, di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, non può essere legittimamente esclusa in ragione della diversa
tipologia di sostanza stupefacente detenuta, qualora le peculiarità
del caso concreto siano indicative di una complessa minore portata
delll’attività svolta dalla spacciatore, né dei precedenti penali speci-
f‌ici dell’imputato, trattandosi di un parametro estraneo agli elementi
di valutazione indicati nella predetta disposizione normativa. In tal
senso si vedano: Cass. pen., sez. VI, 20 febbraio 2018, n. 8243; Cass.
pen., sez. VI, 15 gennaio 2018, n. 1428; Cass. pen., sez. IV, 26 ottobre
2017, n. 49153 e Cass. pen., sez. VI, 10 ottobre 2017, n. 46495, tutte
pubblicate in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. C.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza del 28 marzo 2017 con la quale la Corte d’appello
di Napoli ha confermato la sua condanna, pronunziata a
seguito di giudizio abbreviato, ad anni quattro di reclu-
sione ed euro 14.000 di multa per il reato di detenzione
continuata, a f‌ine di vendita, di sostanze stupefacenti,
commesso il 10 dicembre del 2015.
In particolare, l’imputato è stato ritenuto responsabile
della detenzione: a) di gr. 316,1 di marijuana, contenenti
gr. 64,1 di principio attivo; b) di gr. 190,6 di hashish, conte-
nenti gr. 25,9 di principio attivo; c) di gr. 9,2803 di cocaina,
contenenti gr. 4,38 di principio attivo.
La Corte territoriale ha escluso la minima offensività
del fatto e, dunque, la invocata conf‌igurabilità dell’ipotesi
di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, in ragione del fatto che lo spaccio delle diver-
se sostanze avveniva in prossimità di un bar ed era attuato
mediante una seppure rudimentale organizzazione.
2. Con l’unico motivo di ricorso vengono dedotti vizi
della motivazione della sentenza impugnata in merito
alla mancata riqualif‌icazione del fatto ai sensi del citato
comma 5 dell’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990.
Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe
fondato il proprio convincimento su approdi giurispru-
denziali oramai datati e su di un’analisi superf‌iciale della
fattispecie concreta. In particolare, i giudici dell’appello
avrebbero ancorato la decisione sul punto esclusivamente
al dato inerente alla qualità e quantità dello stupefacente
rinvenuto, omettendo una, invece doverosa, valutazione
complessiva di tutte le altre circostanze del fatto, in grado
di compensare il giudizio negativo astrattamente desu-
mibile da quelle considerate e di rivelare la sua minima
offensività. Nondimeno la sentenza impugnata avrebbe va-
lorizzato il fatto che l’attività di spaccio si sarebbe svolta
in prossimità di un bar, circostanza invece rimasta priva di
dimostrazione.
3. Con ordinanza del 13 marzo 2018 la Terza Sezione ha
rimesso il ricorso alle Sezioni Unite.
Innanzitutto, il provvedimento ricostruisce la vicenda,
evidenziando le circostanze del fatto e cioè che l’imputato
deteneva le diverse sostanze stupefacenti all’interno della
propria autovettura parcheggiata a pochi metri di distan-
za dal bar ove si trovava al momento del controllo da parte
degli operanti ed al cui interno questi ultimi rinvenivano
anche materiale normalmente utilizzato per il confeziona-
mento della droga (1.000 pellicole trasparenti a chiusura
ermetica, due scatole di punti per cucitrice, una spilla-
trice, cinque bilancini di precisione perfettamente funzio-
nanti).
Il Collegio rimettente sottolinea che la sentenza di
primo grado aveva escluso la conf‌igurabilità dell’ipotesi di
lieve entità, valorizzando la diversa tipologia e quantità

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