LEGGE 21 febbraio 2006, n. 49 - Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi

Coming into Force28 Febbraio 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/02/27/006G0053/ORIGINAL
Published date27 Febbraio 2006
Enactment Date21 Febbraio 2006
Official Gazette PublicationGU n.48 del 27-02-2006 - Suppl. Ordinario n. 45
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2005, N. 272

All'articolo 1:

al comma 2, dopo le parole: " limite di spesa " e' inserita la seguente: " massimo ";

il comma 5 e' soppresso.

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

" ART. 1-bis. - (Finanziamento del Fondo per la prevenzione dell'usura). - 1. Le somme del Fondo unificato di cui all'articolo 51 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario, possono essere annualmente destinate per il finanziamento del Fondo per la prevenzione dell'usura, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni. A tale riguardo, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 1-ter. - (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale). - 1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 10, comma 3, le parole: "All'articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "All'articolo 495, terzo comma, n. 2, del codice penale";

  2. dopo l'articolo 10, e' inserito il seguente:

    "ART. 10-bis. - (Disposizioni concernenti i segni distintivi ed altri materiali in uso ai Corpi di polizia). - 1. Dopo l'articolo 497-bis del codice penale, e' inserito il seguente:

    `ART. 497-ter. - (Possesso di segni distintivi contraffatti). - Le pene di cui all'articolo 497-bis si applicano anche, rispettivamente:

    1) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;

    2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso";

  3. all'articolo 14, comma 3, capoverso, le parole: "con la notificazione della proposta il questore puo' imporre all'interessato il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;" sono sostituite dalle seguenti: "il questore puo' imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;".

    1. Al primo comma dell'articolo 498 del codice penale, le parole: "Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi" sono sostituite dalle seguenti: "Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi".

    2. All'articolo 28 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:

  4. al primo comma, le parole: "sono proibite la raccolta e la detenzione" sono sostituite dalle seguenti: "sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita";

  5. al primo comma, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attivita' commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte";

  6. il secondo comma e' sostituito dal seguente:

    "La licenza e' altresi' necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonche' per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche' per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato";

  7. al quarto comma, le parole: "con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento ad euro tremila".

    1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

      "4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo e' consentito l'uso di un segnale distintivo, di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante, definiti con decreto del Ministro dell'interno di' concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per gli impieghi previsti dall'articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, quando ne sussistono le condizioni".

    2. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto. Per coloro che gia' esercitano le attivita' di cui al medesimo comma, la licenza, se non prevista dalle disposizioni precedentemente in vigore, deve essere richiesta entro i sessanta giorni successivi alla stessa data.

    3. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ivi previsto ".

      All'articolo 2:

      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

      " 1-bis. Per l'espletamento dei compiti di istituto connessi all'attuazione della normativa in materia di immigrazione e asilo, anche per i profili attinenti alla prevenzione e al contrasto dell'immigrazione clandestina, e, in via prioritaria, al funzionamento degli uffici immigrazione delle questure e degli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture - uffici territoriali del Governo, nonche' degli altri compiti attribuiti al Ministero dell'interno, sono autorizzati nel triennio 2006-2008 nell'ambito dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno:

  8. per 48 unita' della carriera prefettizia l'assunzione utilizzando la graduatoria del concorso indetto con decreto ministeriale 18 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale n. 103 del 31 dicembre 2002, e per 3 unita' la procedura di riammissione prevista dall'articolo 132 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

  9. per 30 unita' di dirigenti di seconda fascia dell'area 1 l'incremento della dotazione organica;

  10. per 250 unita' nei profili dell'area funzionale C l'incremento delle relative dotazioni organiche.

    1-ter. L'onere aggiuntivo derivante dall'attuazione del comma 1-bis e' pari a 3.764.000 euro per il 2006, a 9.525.000 euro per il 2007 ed a 13.752.000 euro a decorrere dal 2008.

    1-quater. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione, a decorrere dall'anno 2006, dell'articolo 1-quinquies, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, e dall'applicazione dell'articolo 13-ter del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.

    1-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1-ter e 1-quater si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ";

    la rubrica e' sostituita dalla seguente: " (Misure urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione civile dell'interno) ".

    All'articolo 3, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

    " 1-bis. Per fronteggiare le urgenti esigenze del servizio antincendio aeroportuale derivanti dalla riclassificazione dello scalo di Cuneo Levaldigi anche in relazione alle Olimpiadi invernali di Torino, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementata di cinquanta unita' appartenenti al ruolo dei vigili del fuoco.

    1-ter. In relazione alle esigenze di cui al comma 1-bis, il Ministero dell'interno e' autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a bandire un concorso straordinario, per colloquio e prova tecnico-attitudinale, a venticinque posti nella qualifica di vigile del fuoco, riservato al personale della societa' che attualmente assicura il servizio antincendio presso lo scalo aeroportuale di Cuneo Levaldigi, in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e dei requisiti fissati dalla normativa vigente per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco con esclusione di quello relativo ai limiti di eta'.

    1-quater. In attesa dell'espletamento del concorso di cui al comma 1-ter e al fine di assicurare la continuita' del servizio antincendio aeroportuale nello scalo di Torino-Cuneo Levaldigi, il...

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