LEGGE 2 luglio 2002, n. 133 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalita' degli uffici dell'Amministrazione dell'interno

Coming into Force07 Luglio 2002
Enactment Date02 Luglio 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/07/06/002G0166/ORIGINAL
Published date06 Luglio 2002
Official Gazette PublicationGU n.157 del 06-07-2002
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalita' degli uffici dell'Amministrazione dell'interno, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 luglio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato
Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83

All'articolo 2:

al comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "All'assegnazione del personale diverso da quello appartenente al Ministero dell'interno si provvede con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri interessati";

al comma 6 le parole: "e del Corpo di polizia penitenziaria" sono soppresse; dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:

"10-bis. L'assegnazione iniziale e l'adeguamento successivo del personale impiegato nei compiti di cui al presente articolo, ove comportino un incremento dei posti in organico, devono essere compensati con una corrispondente riduzione di un numero di posti di organico delle altre qualifiche delle diverse amministrazioni interessate equivalente sul piano finanziario".

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "al prefetto" sono inserite le seguenti: "ed al questore".

All'articolo 5, comma 1, le parole: "le Prefetture-Uffici territoriali del Governo" sono sostituite dalle seguenti: "gli Uffici territoriali del Governo".

Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:

"ART. 5-bis. (Attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza) - 1. Per esigenze di carattere eccezionale e temporaneo puo' essere conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad alte personalita' che rivestono incarichi...

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