LEGGE 31 luglio 2005, n. 155 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale

Coming into Force02 Agosto 2005
Enactment Date31 Luglio 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/08/01/005G0179/CONSOLIDATED/20100508
Published date01 Agosto 2005
Official Gazette PublicationGU n.177 del 01-08-2005
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 31 luglio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Pisanu, Ministro dell'interno

Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 LUGLIO 2005, N. 144

All'articolo 1, comma 1, lettera a), il capoverso 1-bis e' sostituito dal seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonche' agli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale e, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, a quelli del Corpo della guardia di finanza, designati dal responsabile di livello centrale, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico".

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286," le parole: "e successive modificazioni," sono soppresse e le parole da: "il questore" fino a: "sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "il questore, autonomamente o su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi informativi e di sicurezza, ovvero quando ne e' richiesto dal procuratore della Repubblica";

al comma 5, dopo le parole: "attentati stessi" sono inserite le seguenti: "ovvero per identificare i responsabili di atti di terrorismo" e dopo le parole: "puo' essere concessa" sono inserite le seguenti: "con le stesse modalita' di cui al comma 1".

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: "13, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "13, comma 1" e le parole: "il prefetto puo' disporre, informando preventivamente il Ministro dell'interno," sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto puo' disporre";

al comma 3, dopo le parole: "di cui all'articolo 2" sono inserite le seguenti: "del presente decreto";

al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il ricorso giurisdizionale in nessun caso puo' sospendere l'esecuzione del provvedimento";

dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

"4-bis. Nei confronti dei provvedimenti di espulsione, di cui al comma 1, adottati dal Ministro dell'interno, o su sua delega, non e' ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642";

al comma 7, la parola: "soppresso" e' sostituita dalla seguente: "abrogato".

All'articolo 4:

al comma 1, la parola: "disposizioni" e' sostituita dalla seguente: "norme" e la parola: "approvate" dalle seguenti: "di cui al";

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta al procuratore generale presso la corte di appello del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso in cui non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271".

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: "degli accessi e dei servizi" sono sostituite dalle seguenti: "degli accessi, nonche', qualora disponibili, dei servizi";

al comma 2, le parole: ""dell'attivazione del servizio"" sono sostituite dalle seguenti: ""al momento dell'attivazione del servizio"";

al comma 3, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:

"f) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

"4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che e' comunicato immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non e' convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati"";

al comma 4, dopo le parole: "Ministri interessati," sono inserite le seguenti: "sentito il Garante per la protezione dei dati personali," e le parole: "di cui al comma 3, lettere a) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d), del presente articolo".

All'articolo 7:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non e' richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale";

al comma 2, la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "sessanta";

al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' le attribuzioni degli enti locali in materia";

al comma 5, le parole: "di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 4".

Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:

"Art. 7-bis (Sicurezza telematica). - 1. Ferme restando le competenze dei Servizi informativi e di sicurezza, di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione assicura i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale individuate con decreto del Ministro dell'interno, operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate.

  1. Per le finalita' di cui al comma 1 e per la prevenzione e repressione delle attivita' terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono svolgere le attivita' di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT