LEGGE 31 maggio 2005, n. 89 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Coming into Force01 Giugno 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/05/31/005G0120/CONSOLIDATED/20100508
Enactment Date31 Maggio 2005
Published date31 Maggio 2005
Official Gazette PublicationGU n.125 del 31-05-2005
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 31 maggio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2005, N. 45

All'articolo 1:

al comma 1, dopo, le parole: "e di' difesa nazionale" sono

inserite le seguenti: ", di soccorso tecnico urgente, di prevenzione

e vigilanza antincendio";

al comma 2, dopo le parole: "emanati ai sensi del" sono inserite

le seguenti: "regolamento di cui al";

al comma 3, le parole:" "sono stanziati 4.414.095 euro per l'anno

2005 e 5.885.460 euro a decorrere dall'anno 2006 per" sono sostituite dalle seguenti: "entro il limite di spesa di 4.414.095 euro per l'anno 2005 e di 5.885.460 euro a decorrere dall'anno 2006, e' autorizzata" e le parole. "189 agenti" sono sostituite dalle

seguenti: "fino a 189 agenti";

dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:

"4-bis. Fatte salve le priorita' di cui al comma 2, le

autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative alla Polizia di Stato, devono essere utilizzate in modo da assicurare il soddisfacimento delle esigenze prioritarie dell'amministrazione nonche' la graduale assunzione, entro l'anno 2008, degli idonei al concorso pubblico per esami per il conferimento di 640 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 23 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 3 dell'11 gennaio 2000, e degli idonei, non vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato, indetti ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2000,,n. 334, con decreti del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 5 e del 25 febbraio 2004, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 13 dei 17 febbraio 2004 e nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 1/8 del 27 febbraio 2004".

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

"Art, 1-bis. - (Disposizioni relative ai servizi sanitari e

tecnici della Polizia di Stato). - 1. Ferma restando la normativa vigente in materia di autorizzazione alle assunzioni, la dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore medico e di primo dirigente medico della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto dei Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni, e' rispettivamente rideterminata

in 11 e 37 unita'.

  1. Le disposizioni dell'articolo 30-bis del decreto legislativo 30

    dicembre 1997, n. 490, si applicano anche al dirigente generale medico della Polizia di Stato che abbia maturato la permanenza minima di un anno nella qualifica, ferme restando le funzioni di direttore centrale di sanita'. A tale fine il conferimento della qualifica di dirigente generale medico di livello B e' effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche del ruolo dei dirigenti medici previste dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e non da' luogo a vacanza organica nella qualifica di dirigente generale medico prevista dalla medesima

    tabella.

  2. E' istituita, nell'ambito dei ruoli dei dirigenti tecnici della

    Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, la qualifica unica di dirigente generale tecnico, per le funzioni di ispettore generale capo. La nomina nella predetta qualifica non da' luogo a vacanza organica nella qualifica di dirigente superiore tecnico precedentemente rivestita nei ruoli di'

    cui alla predetta tabella A.

  3. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della relativa

    spesa definiti, per la Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a compensazione degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, la dotazione organica delle qualifiche di vice perito tecnico, di perito tecnico e perito tecnico capo della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, e' rideterminata in 1.087 unita'.

    Le nomine di cui al presente articolo devono aver luogo contestualmente alla riduzione, di cui al precedente periodo, dell'organico effettivo dei vice periti tecnici e dei periti tecnici, e in conformita' ad un'apposita autorizzazione ad assumere: ai sensi

    dell'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

  4. Nella tabella A allegata al decreto del Presidente della

    Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni, il quadro relativo al ruolo dei dirigenti medici e' sostituito dal

    quadro di cui alla tabella A allegata al presente decreto.

    Art. 1-ter. - (Commissioni sanitarie). - 1. Al fine di un piu'

    razionale impiego delle risorse, l'Amministrazione della pubblica sicurezza e' autorizzata a stipulare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, convenzioni con altre Forze di polizia ad ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la prestazione di servizi sanitari comuni anche attraverso l'istituzione di apposite commissioni mediche incaricate dell'espletamento, nei confronti del rispettivo personale, dei

    compiti di:

    1. accertamento dei requisiti psicofisici nei casi in cui e'

      prevista la collegialita' del giudizio;

    2. accertamento sanitario relativo ai procedimenti previsti dal

      regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29

      ottobre 2001, n. 461.

  5. La composizione e le modalita' di funzionamento delle

    commissioni, nonche' le disposizioni di adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.

    461, e degli ordinamenti delle amministrazioni interessate sono determinate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro

    dell'interno, di concerto con i Ministri interessati.

  6. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 2

    continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata

    in vigore della legge di conversione del presente decreto.

    Art. l-quater. - (Copertura assicurativa per il personale della

    Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di' finanza). - Le somme di cui agli articoli 39 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate dagli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, relative alla Polizia di Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, iscritte in bilancio ai capitoli 2605, 1631, 2914, 4860 e 4228 dello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dell'interno, del Ministero, della giustizia, del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite, rispettivamente, al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, all'Ente di assistenza per il personale dell'amministrazione penitenziaria per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri ed al Fondo di assistenza per i finanzieri, i quali provvedono, per conto del medesimo personale, alla copertura assicurativa delle responsabilita' connesse allo svolgimento delle

    attivita' istituzionali dello stesso personale.

    Art. 1-quinquies; - (Disposizioni concernenti l'amministrazione

    civile dell'interno, le Forze od polizia e le Forze armate). - 1. A decorrere dall'anno 2006, all'onere conseguente all'attuazione dell'articolo, 3-quater del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, pari a 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma

    151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

  7. Per il processo di perequazione dei trattamenti economici dei

    dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate e' stanziata la somma di euro 8.300.000 a decorrere dall'anno 2005, da utilizzare osservando le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266. All'onere derivante dall'attuazione ' del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di' spesa recata dall'articolo 3, comma 151,

    della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

  8. Per far fronte alla molteplicita' e complessita' dei compiti

    attribuiti al personale dell'amministrazione civile dell'interno appartenente al comparto Ministeri, connessi all'applicazione della normativa in materia di depenalizzazione...

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