2005 e 5.885.460 euro a decorrere dall'anno 2006 per" sono sostituite dalle seguenti: "entro il limite di spesa di 4.414.095 euro per l'anno 2005 e di 5.885.460 euro a decorrere dall'anno 2006, e' autorizzata" e le parole. "189 agenti" sono sostituite dalle
"4-bis. Fatte salve le priorita' di cui al comma 2, le
"Art, 1-bis. - (Disposizioni relative ai servizi sanitari e
tecnici della Polizia di Stato). - 1. Ferma restando la normativa vigente in materia di autorizzazione alle assunzioni, la dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore medico e di primo dirigente medico della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto dei Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni, e' rispettivamente rideterminata
in 11 e 37 unita'.
-
Le disposizioni dell'articolo 30-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, si applicano anche al dirigente generale medico della Polizia di Stato che abbia maturato la permanenza minima di un anno nella qualifica, ferme restando le funzioni di direttore centrale di sanita'. A tale fine il conferimento della qualifica di dirigente generale medico di livello B e' effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche del ruolo dei dirigenti medici previste dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e non da' luogo a vacanza organica nella qualifica di dirigente generale medico prevista dalla medesima
tabella.
-
E' istituita, nell'ambito dei ruoli dei dirigenti tecnici della
Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, la qualifica unica di dirigente generale tecnico, per le funzioni di ispettore generale capo. La nomina nella predetta qualifica non da' luogo a vacanza organica nella qualifica di dirigente superiore tecnico precedentemente rivestita nei ruoli di'
cui alla predetta tabella A.
-
Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della relativa
spesa definiti, per la Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a compensazione degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, la dotazione organica delle qualifiche di vice perito tecnico, di perito tecnico e perito tecnico capo della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, e' rideterminata in 1.087 unita'.
Le nomine di cui al presente articolo devono aver luogo contestualmente alla riduzione, di cui al precedente periodo, dell'organico effettivo dei vice periti tecnici e dei periti tecnici, e in conformita' ad un'apposita autorizzazione ad assumere: ai sensi
dell'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
-
Nella tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni, il quadro relativo al ruolo dei dirigenti medici e' sostituito dal
quadro di cui alla tabella A allegata al presente decreto.
Art. 1-ter. - (Commissioni sanitarie). - 1. Al fine di un piu'
razionale impiego delle risorse, l'Amministrazione della pubblica sicurezza e' autorizzata a stipulare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, convenzioni con altre Forze di polizia ad ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la prestazione di servizi sanitari comuni anche attraverso l'istituzione di apposite commissioni mediche incaricate dell'espletamento, nei confronti del rispettivo personale, dei
compiti di:
-
accertamento dei requisiti psicofisici nei casi in cui e'
prevista la collegialita' del giudizio;
-
accertamento sanitario relativo ai procedimenti previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
ottobre 2001, n. 461.
-
La composizione e le modalita' di funzionamento delle
commissioni, nonche' le disposizioni di adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.
461, e degli ordinamenti delle amministrazioni interessate sono determinate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri interessati.
-
Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 2
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. l-quater. - (Copertura assicurativa per il personale della
Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di' finanza). - Le somme di cui agli articoli 39 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate dagli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, relative alla Polizia di Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, iscritte in bilancio ai capitoli 2605, 1631, 2914, 4860 e 4228 dello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dell'interno, del Ministero, della giustizia, del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite, rispettivamente, al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, all'Ente di assistenza per il personale dell'amministrazione penitenziaria per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri ed al Fondo di assistenza per i finanzieri, i quali provvedono, per conto del medesimo personale, alla copertura assicurativa delle responsabilita' connesse allo svolgimento delle
attivita' istituzionali dello stesso personale.
Art. 1-quinquies; - (Disposizioni concernenti l'amministrazione
civile dell'interno, le Forze od polizia e le Forze armate). - 1. A decorrere dall'anno 2006, all'onere conseguente all'attuazione dell'articolo, 3-quater del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, pari a 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma
151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
-
Per il processo di perequazione dei trattamenti economici dei
dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate e' stanziata la somma di euro 8.300.000 a decorrere dall'anno 2005, da utilizzare osservando le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266. All'onere derivante dall'attuazione ' del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di' spesa recata dall'articolo 3, comma 151,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
-
Per far fronte alla molteplicita' e complessita' dei compiti
attribuiti al personale dell'amministrazione civile dell'interno appartenente al comparto Ministeri, connessi all'applicazione della normativa in materia di depenalizzazione...