LEGGE 16 maggio 2014, n. 79 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale

Coming into Force21 Maggio 2014
Enactment Date16 Maggio 2014
Published date20 Maggio 2014
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2014/05/20/14G00090/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.115 del 20-05-2014
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 16 maggio 2014 NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Lorenzin, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato
Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36

All'articolo 1:

al comma 1, lettera a), le parole: «la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto superiore di sanita'»;

al comma 2, lettera c), capoverso 5, le parole: «la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga,» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto superiore di sanita'»;

al comma 3, capoverso Art. 14:

al comma 1:

alla lettera a), il numero 6) e' sostituito dal seguente:

6) le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo

;

alla lettera b), numero 1), la parola: «indica» e' soppressa;

il comma 5 e' soppresso;

dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

3-bis. Al comma 2 dell'articolo 19 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le autorizzazioni non possono essere rilasciate ai soggetti di cui al presente comma, persone fisiche o legali rappresentanti di enti, che abbiano avuto condanne o sanzioni ai sensi degli articoli 73, 74 e 75; in tali casi sono immediatamente revocate anche le autorizzazioni gia' rilasciate"

;

al comma 4, capoverso 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all'articolo 27, consentiti dalla normativa dell'Unione europea»;

al comma 9:

alla lettera a), capoverso 1, al primo periodo, le parole: «da staccarsi da apposito bollettario "buoni acquisto"» sono sostituite dalle seguenti: «con buono acquisto» e, al secondo periodo, le parole: «il bollettario "buoni acquisto"» sono sostituite dalle seguenti: «i buoni acquisto»;

alla lettera b), il capoverso 1-bis e' sostituito dal seguente:

1-bis. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il modello dei buoni acquisto

;

dopo il comma 9 e' inserito il seguente:

9-bis. L'articolo 39 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' abrogato

;

al comma 13, capoverso Art. 43:

al comma 4-bis:

al primo periodo, la parola: «farmaci» e' sostituita dalla seguente: «medicinali»;

al secondo periodo, le parole: «la Presidenza del...

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