Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36
All'articolo 1:
al comma 1, lettera a), le parole: «la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto superiore di sanita'»;
al comma 2, lettera c), capoverso 5, le parole: «la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga,» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto superiore di sanita'»;
al comma 3, capoverso Art. 14:
al comma 1:
alla lettera a), il numero 6) e' sostituito dal seguente:
6) le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo
;
alla lettera b), numero 1), la parola: «indica» e' soppressa;
il comma 5 e' soppresso;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
3-bis. Al comma 2 dell'articolo 19 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le autorizzazioni non possono essere rilasciate ai soggetti di cui al presente comma, persone fisiche o legali rappresentanti di enti, che abbiano avuto condanne o sanzioni ai sensi degli articoli 73, 74 e 75; in tali casi sono immediatamente revocate anche le autorizzazioni gia' rilasciate"
;
al comma 4, capoverso 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all'articolo 27, consentiti dalla normativa dell'Unione europea»;
al comma 9:
alla lettera a), capoverso 1, al primo periodo, le parole: «da staccarsi da apposito bollettario "buoni acquisto"» sono sostituite dalle seguenti: «con buono acquisto» e, al secondo periodo, le parole: «il bollettario "buoni acquisto"» sono sostituite dalle seguenti: «i buoni acquisto»;
alla lettera b), il capoverso 1-bis e' sostituito dal seguente:
1-bis. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il modello dei buoni acquisto
;
dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
9-bis. L'articolo 39 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' abrogato
;
al comma 13, capoverso Art. 43:
al comma 4-bis:
al primo periodo, la parola: «farmaci» e' sostituita dalla seguente: «medicinali»;
al secondo periodo, le parole: «la Presidenza del...