Corte di Cassazione Penale sez. III, 21 agosto 2018, n. 38705 (C.C. 18 aprile 2018)

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giur giur
Rivista penale 10/2018
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 21 AGOSTO 2018, N. 38705
(C.C. 18 APRILE 2018)
PRES. ACETO – EST. SCARCELLA – P.M. DI NARDO (DIFF.) – RIC. B.
Circonvenzione di persone incapaci y Stato di
infermità o di def‌icienza psichica y Determinazione
y Da parte del giudice y Passione morbosa del sog-
getto passivo del reato e forte tensione affettiva
per un soggetto più giovane y Che mostrava esplici-
te attenzioni a sfondo sessuale nei confronti della
sua vittima y Ipotesi di reato y Conf‌igurabilità y
Sussistenza y Fattispecie in tema di circonvenzione
di incapace nel caso di soggetto in giovane età il
quale, mostrando ripetute attenzioni a sfondo ses-
suale nei confronti di una donna anziana ed affetta,
inoltre, da “disturbo narcisistico della personalità,
a tratti bipolare”, aveva fatto sì che la stessa con-
cepisse una forte attrazione nei suoi confronti e
continuasse ad avvalersi delle sue prestazioni f‌isio-
terapiche rese in assenza di titolo abilitativo.
. Nel reato di circonvenzione di incapaci, il giudice,
al f‌ine di accertare lo stato di def‌icienza psichica del
soggetto passivo può ben dare rilevanza alla passione
morbosa che il soggetto passivo (una donna di età avan-
zata) nutriva per l’agente (assai più giovane) commista
ad una costante esaltazione mistico-sentimentale, poi-
ché è noto che, al pari della carenza affettiva, la tena-
ce presenza di un’idea dominante, carica di contenuto
emotivo, unitamente ad una forte tensione affettiva
possono, specie in persone anziane e in soggetti dalla
personalità debole, avere un effetto deviante del pen-
siero critico ed un’azione nettamente inibitrice sulla
volontà. (Nella specie, in applicazione di tale principio,
la Corte ha ritenuto conf‌igurabile il reato di circonven-
zione di incapace nel caso di soggetto in giovane età il
quale, mostrando ripetute attenzioni a sfondo sessuale
nei confronti di una donna anziana ed affetta, inoltre,
da “disturbo narcisistico della personalità, a tratti bi-
polare”, aveva fatto sì che la stessa concepisse una for-
te attrazione nei suoi confronti e continuasse, quindi,
nonostante l’opposizione dei suoi familiari, ad avvalersi
di lui per prestazioni f‌isioterapiche rese, peraltro, in
assenza del prescritto titolo abilitativo). (Mass. Re-
daz.) (c.p., art. 643) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. II, 18 aprile 2017,
18817, in questa Rivista 2018, 590, con nota di C. COLOMBO, Cir-
convenzione d’incapace. Si apre la forbice riguardante la ‘capacità’
della vittima del reato. In argomento, ai f‌ini della def‌inizione dell’e-
lemento dell’“induzione”, si veda Cass. pen., sez. I, 3 maggio 2005, n.
16575, ivi 2006, 567.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del tribunale del riesame di Milano
del 2 febbraio 2018, in parziale accoglimento dell’appello
proposto dal PM, in riforma dell’ordinanza G.i.p./tribunale
di Milano 20 ottobre 2017, veniva applicata nei confronti
dell’indagato B. la misura degli arresti domiciliari presso
l’abitazione del medesimo, limitatamente ai reati di furto
pluriaggravato (capo b), tentata violenza sessuale (capo
c), circonvenzione di incapace (capo d) e violenza ses-
suale (capo e), contestati come commessi secondo le
modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte
nelle imputazioni cautelari, in relazione a fatti avvenuti
nel corso dell’anno 2016 (capi b, c e d) e nel corso dell’an-
no 2015 (capo e).
2. Contro l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazio-
ne il difensore di f‌iducia del ricorrente, iscritto all’Albo
speciale ex art. 613, c.p.p., prospettando cinque motivi, di
seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la
motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p. (Omissis)
2.3. Deduce, con il terzo motivo, violazione di legge e
vizio di motivazione in relazione alla qualif‌icazione giuri-
dica del fatto sub d) della rubrica.
In sintesi, difetterebbero nella fattispecie gli elementi
costitutivi del delitto di circonvenzione di incapace; i rife-
riti disturbi della p.o. C. non ne inf‌icerebbero la capacità
di discernimento o la determinazione volitiva, al punto
tale da escludere la capacità della donna di aver cura dei
propri interessi; né la f‌iglia né la I., persona convivente
con la p.o., riferiscono di una situazione soggettiva della
p.o. che, diversamente, apparirebbe consapevole di sé e
dei propri comportamenti e in f‌ine dei conti consenziente
nella gestione del proprio rapporto con l’indagato; difette-
rebbe, inoltre, l’elemento oggettivo del reato di cui all’art.
643, c.p., laddove il tribunale erroneamente lo individua
nel fatto che l’indagato con il suo comportamento si voles-
se garantire la prosecuzione della prestazione d’opera nel
tempo; premesso che l’uomo lavorava come f‌isioterapista
presso l’abitazione della p.o., e che questi aveva proseguito
nell’eseguire le prestazioni, consistenti in massaggi, du-
rante tutto il tempo in cui si era sviluppata la prestazione
d’opera, apparirebbe evidente secondo il ricorrente che
non vi sia stata alcuna induzione da parte sua nei confronti
della p.o., ma anche che quest’ultima avesse subito alcun
danno né assunto alcuna disposizione patrimoniale pregiu-
dizievole né che ciò abbia cagionato un ingiusto prof‌itto; a
ciò andrebbe aggiunto che dalle intercettazioni ambientali
era emerso che era stato l’indagato a voler interrompere la
prestazione d’opera, apparendo frutto di un’elaborazione
soggettiva e fantasiosa l’argomento utilizzato dal tribunale
per destituire di rilievo tale elemento, ossia che la cessa-
zione non sarebbe stata spontanea ma indotta dall’errore
commesso dalla f‌iglia della p.o. che aveva inviato un sms
all’indagato con i suoi dati anagraf‌ici anziché alla p.g., così
consentendo all’uomo di comprendere che c’era un’attività
di indagine nei suoi confronti. (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis)
16. Ad analogo approdo deve pervenirsi quanto all’i-
potizzato delitto di circonvenzione di incapace, di cui è
p.o. l’anziana signora C., rispetto al quale il tribunale
del riesame indica gli elementi indiziari (pagg. 8/9) in-
dividuandoli nelle dichiarazioni della f‌iglia della p.o., la
quale aveva riferito come la madre si fosse invaghita del
10/2018 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
L’articolo 94 T.U.E. prescrive poi che nelle località si-
smiche non si possono iniziare lavori senza la preventiva
autorizzazione scritta del competente uff‌icio tecnico della
regione.
L’inosservanza delle predette disposizioni è appunto
sanzionata dall’articolo 95 T.U.E., contestato nel caso in
esame.
Il preavviso allo sportello unico (cui va depositato il pro-
getto) adempie, infatti, ad una funzione informativa, in re-
lazione all’attività da intraprendere, in modo da assicurare
la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche e garantire
la cooperazione fra le amministrazioni, coinvolte nel pro-
cedimento, e gli interessati. La giurisprudenza della Corte
di cassazione ha avuto modo di precisare che, nelle zone
sismiche, l’obbligo di informativa e di produzione degli atti
progettuali non è limitato in relazione alle dimensioni e alle
caratteristiche dell’opera, ma riguarda tutte le opere indica-
te dalla disposizione normativa, nessuna esclusa e dunque
anche le opere c.d. “minori”, perchè diversamente verrebbe
frustrato il f‌ine di rendere possibile il controllo preventivo e
documentale dell’attività edilizia nelle zone sismiche (sez.
III, n. 8140 del 6 luglio 1992, Di Scala, Rv. 191390).
Sul punto, è stato anche affermato che le prescrizioni
per le costruzioni in zona sismica si applicano a qualsiasi
manufatto indipendentemente dai materiali impiegati e
dalle relative strutture in quanto nelle zone dichiarate
sismiche ricorre l’esigenza di maggiore rigore e proprio
l’eventuale impiego di materiali strutturali meno solidi
rende ancor più necessari i controlli e le cautele prescrit-
te (sez. III, n. 38142 del 26 settembre 2001, Tucci R., Rv.
220269) sicché ricorre il reato antisismico nel caso di
opere realizzate nelle zone sismiche senza adempimento
dell’obbligo di denuncia e di presentazione dei progetti
allo sportello unico (art. 94 T.U.E.) e senza la preventiva
autorizzazione scritta del competente uff‌icio tecnico della
regione (art. 94 T.U.E.), a nulla rilevando la natura dei
materiali impiegati e delle relative strutture (sez. III, n.
30224 del 21 giugno 2011, Floridia, Rv. 251284).
Siccome gli obblighi previsti dagli artt. 93 e 94 T.U.E.
sono f‌inalizzati a consentire il controllo preventivo della
pubblica amministrazione, non rileva, ai f‌ini della sussi-
stenza del reato, l’effettiva pericolosità o meno della co-
struzione realizzata, in violazione degli adempimenti e in
assenza delle prescritte autorizzazioni, perchè le contrav-
venzioni previste dalla normativa antisismica, rientrando
nel novero dei reati di pericolo presunto, puniscono inos-
servanze formali, con la conseguenza che neppure la ve-
rif‌ica postuma dell’assenza del pericolo ed il rilascio del
provvedimento abilitativo incidono sulla illiceità della
condotta, in quanto gli illeciti sussistono in relazione al
momento di inizio dell’attività (sez. III, n. 5738 del 13
maggio 1997, Petroni, Rv. 208299).
È stato in quella sede ricordato che la normativa anti-
sismica è ispirata a preservare la pubblica incolumità in
zone particolarmente soggette al verif‌icarsi di movimenti
tellurici, prescrivendo, da un lato, necessari obblighi buro-
cratici e particolari prescrizioni tecniche costruttive e co-
stituendo, dall’altro, un’anticipazione della tutela dell’in-
teresse cui la norma incriminatrice appresta protezione
(pubblica incolumità).
In def‌initiva, la ratio della normativa antisismica fonda
sulla necessità, rivolta a tutela dell’incolumità pubblica,
di dettare i criteri che devono essere obbligatoriamente
seguiti per la costruzione di qualsiasi struttura realizzata
nelle parti del territorio nazionale individuate dalla nor-
mativa di settore come zone a rischio sismico, in modo da
ridurre la tendenza della costruzione a subire un danno
cui, a seguito di un evento sismico, la costruzione stessa,
secondo un giudizio prognostico ex ante, rischierebbe co-
munque di essere sottoposta.
Da ciò consegue che detto rischio, nel caso di mancata
conformazione delle costruzioni alle norme di settore, è
destinato ad ampliarsi perchè, a causa delle ricadute che
dalla violazione della normativa antisismica scaturiscono,
aumenta il pericolo di danno sulla incolumità delle perso-
ne che usano il bene o che, con esso, si trovino in contatto.
Perciò da questa breve ricognizione del dettato legi-
slativo, il quale va necessariamente completato con la
normativa, anche secondaria, di settore che def‌inisce
compiutamente gli obblighi cui sono soggetti coloro che
eseguono costruzioni (anche c.d. minori) in zone sismi-
che, si desume pienamente il fondamento dell’indirizzo
giurisprudenziale in precedenza richiamato, derivando da
ciò l’infondatezza dei ricorsi perchè, in siffatti casi, non
occorre verif‌icare, qualora si sia in presenza di un’opera
ultimata, se dall’opera stessa derivi o meno un aggravio del
carico urbanistico, in quanto il pericolo, collegato all’uso
della cosa, non è stato individuato dai Giudici cautelari
esclusivamente sulla base delle violazioni urbanistiche e/o
paesaggistiche (valutazione che, sotto tale specif‌ico prof‌i-
lo, sarebbe, come fondatamente lamentano i ricorrenti, er-
rata) ma è stato anche e soprattutto sostenuto sulla base
dei reati edilizi collegati alla violazione della normativa
antisismica, rispetto alla quale la motivazione del Tribu-
nale, quantunque stringata, deve ritenersi sussistente e
suff‌iciente a rendere comprensibile l’iter argomentativo
posto a fondamento della conferma del vincolo cautelare.
Sotto tale ultimo aspetto, è il caso di evidenziare come
l’ordinanza impugnata si sia fatta carico di motivare che
la struttura, ultimata alla data del sopralluogo, era di
una certa consistenza ed interessava un’area di circa mq.
530,00 con un’altezza media all’intradosso di circa metri
1,30 ed era stata realizzata zona sottoposta a vincolo si-
smico, dandosi pertanto conto, sia pure implicitamente,
della concretezza ed attualità del pericolo, che pertanto
i ricorrenti solo assertivamente contestano, e dovendosi
solo ricordare che, in tema di misure cautelari reali, non
sono deducibili mediante ricorso per cassazione vizi mo-
tivazionali del provvedimento impugnato, ad eccezione
del caso, nella specie non ricorrente, di inesistenza o di
mera apparenza della motivazione (sez. un., n. 25932 del
29 maggio 2008, Ivanov, Rv. 239692).
6. Sulla base delle precedenti considerazioni, i ricorsi
devono essere rigettati e ciò comporta l’onere per i ricor-
renti, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura
penale, di sostenere le spese del procedimento. (Omissis)

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