LEGGE 21 febbraio 2014, n. 10 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria

Coming into Force22 Febbraio 2014
Published date21 Febbraio 2014
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2014/02/21/14G00022/ORIGINAL
Enactment Date21 Febbraio 2014
Official Gazette PublicationGU n.43 del 21-02-2014
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 febbraio 2014 NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei

ministri

Alfano, Vicepresidente del Consiglio dei

ministri e Ministro dell'interno

Cancellieri, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Allegato
Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146

All'articolo 2:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1-bis. All'articolo 380, comma 2, lettera h), del codice di procedura penale, le parole: "salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo".

1-ter. All'articolo 19, comma 5, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni"

.

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso Art. 35, numero 1), le parole: «al direttore dell'ufficio ispettivo,» sono soppresse;

alla lettera b), capoverso Art. 35-bis:

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il termine indicato dal giudice»;

il comma 4 e' sostituito dai seguenti:

4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza e' ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione...

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