DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 448 - Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

Coming into Force24 Ottobre 1989
Published date24 Ottobre 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/10/24/088G0493/CONSOLIDATED/20150128
Enactment Date22 Settembre 1988
Official Gazette PublicationGU n.250 del 24-10-1988 - Suppl. Ordinario n. 92
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1988;

Visto il parere espresso in data 16 maggio 1988 dalla Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n. 81 del 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1988;

Visto il parere espresso in data 4 agosto 1988 dalla Commissione parlamentare a norma dell'articolo 8, comma 3, della citata legge n. 81 del 1987;

Visto il parere espresso in data 19 luglio 1988 dal Consiglio superiore della magistratura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1988;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A

il seguente decreto: Art. 1.

  1. E' approvato il testo, allegato al presente decreto, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

  2. Le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni entrano in vigore un anno dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 settembre 1988 COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 2.

Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni

  1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario:

  1. il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

  2. il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni;

  3. il tribunale per i minorenni;

  4. il procuratore generale presso la corte di appello;

  5. la sezione di corte di appello per i minorenni;

  6. il magistrato di sorveglianza per i minorenni.

Art 3.

Competenza

  1. Il tribunale per i minorenni e' competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto.

  2. Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di eta'.

Art 4.

Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni

  1. Al fine dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per i minorenni, l'autorita' giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale.

Art 5.

Sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni

  1. In ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e' istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale e' assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione.

Art 6.

Servizi minorili

  1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorita' giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresi' dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.

Art 7.

Notifiche all'esercente la potesta' dei genitori

  1. L'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullita', anche all'esercente la potesta' dei genitori.

Art 8.

Accertamento sull'eta' del minorenne

  1. Quando vi e' incertezza sulla minore eta' dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia.

  2. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore eta', questa e' presunta ad ogni effetto.

  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresi' quando vi e' ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni quattordici.

Art 9.

Accertamenti sulla personalita' del minorenne

  1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilita' e il grado di responsabilita', valutare la rilevanza sociale del fatto nonche' disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.

  2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalita'.

Art 10.

Inammissibilita' dell'azione civile

  1. Nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non e' ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.

  2. La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.

  3. Non puo' essere riconosciuta la sentenza penale straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno.

Art 11.

Difensore di ufficio dell'imputato minorenne 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 97 del codice di procedura penale, il consiglio dell'ordine forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile.

Art 12.

Assistenza all'imputato minorenne

  1. L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne e' assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall'autorita' giudiziaria che procede.

  2. In ogni caso al minorenne e' assicurata l'assistenza dei servizi indicati nell'articolo 6.

  3. Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali e' richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nell'interesse del minorenne o quando sussistono inderogabili esigenze processuali.

Art 13.

Divieto di pubblicazione e di divulgazione

  1. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento.

  2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l'inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica.

Art 14.

Casellario giudiziale per i minorenni

  1. Presso ciascun tribunale per i minorenni, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, l'ufficio del casellario per i minorenni raccoglie e conserva, oltre alle annotazioni di cui e' prevista l'iscrizione da particolari disposizioni di legge, l'estratto dei provvedimenti indicati nell'articolo 686 del codice di procedura penale riguardanti i minorenni nati nel distretto.

  2. I provvedimenti e le annotazioni riguardanti minorenni nati all'estero o dei quali non si e' potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato si conservano nell'ufficio del casellario presso il tribunale per i minorenni di Roma.

  3. Le certificazioni relative alle iscrizioni nel casellario per i minorenni possono essere rilasciate soltanto alla persona alla quale si riferiscono o alla autorita' giudiziaria.

Art 14.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313

Art 15.

Eliminazione delle iscrizioni

  1. Le iscrizioni relative a provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, sono trasmesse all'ufficio del casellario giudiziale previsto dall'articolo 685 del codice di procedura penale al compimento del diciottesimo anno della persona alla quale si riferiscono.

  2. Le iscrizioni relative alla concessione del perdono giudiziale sono conservate sino al compimento del ventunesimo anno di eta' della persona alla quale si riferiscono. Tutte le altre iscrizioni sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di eta'.

Art 15.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 novembre 2002, N. 313

Capo II PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI LIBERTA' PERSONALE
Art 16.

Arresto in flagranza

  1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell'articolo 23, puo' essere disposta la misura della custodia cautelare.

  2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, nella sua abitazione familiare ovvero, se questa manca o non e' indicata, in una comunita'...

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