DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 146 - Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria

Coming into Force24 Dicembre 2013
Enactment Date23 Dicembre 2013
Published date23 Dicembre 2013
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2013/12/23/13G00190/CONSOLIDATED/20201231
Official Gazette PublicationGU n.300 del 23-12-2013
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario, in particolare, sul versante della legislazione penale in materia di modalita' di controllo degli arresti domiciliari, di reati concernenti le sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione, della misura sostitutiva dell'espulsione del condannato cittadino extracomunitario, di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi;

Ritenuta, altresi', la necessita' di introdurre misure straordinarie e temporanee, complementari ai predetti interventi, in materia di liberazione anticipata;

Ritenuta la necessita' di rafforzare la tutela dei diritti delle persone detenute attraverso l'introduzione di un nuovo procedimento giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza ed attraverso l'istituzione della figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o comunque private della liberta' personale;

Ritenuta la necessita' di introdurre misure di semplificazione nella trattazione di alcune materie devolute alla cognizione della magistratura di sorveglianza;

Ritenuta la necessita' di chiarire che l'ammontare massimo dei crediti di imposta mensili concessi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed internati e' riferito, per l'anno 2013, a tutti i mesi;

Ritenuta altresi' la necessita' di prorogare il termine per l'adozione del regolamento di attuazione della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, in modo da assicurare la concedibilita', anche per l'anno 2013, dei benefici e degli sgravi concessi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed internati, in considerazione della particolare importanza che il lavoro assume nel percorso rieducativo e trattamentale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche al codice di procedura penale

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, di approvazione del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. all'articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole "se lo ritiene necessario" sono sostituite dalle seguenti parole: "salvo che le ritenga non necessarie".

    2. all'articolo 678, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

      "1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-bis, il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi e' motivo di dubitare dell'identita' fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4.";

    3. all'articolo 678, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma:

      "1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della liberta' controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4.".

  2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, lettera a), e' differita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge di conversione del presente decreto.

Art 2.

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entita'

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 73, il comma 5 e' sostituito dal seguente comma:

    "5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.";

  2. all'articolo 94, il comma 5 e' abrogato.

Art 2.

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entita'

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 73, il comma 5 e' sostituito dal seguente comma:

    "5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.";

  2. all'articolo 94, il comma 5 e' abrogato.

    ((1-bis. All'articolo 380, comma 2, lettera h), del codice di procedura penale, le parole: "salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo".

    1-ter. All'articolo 19, comma 5, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni")).

Art 3.

Modifiche all'ordinamento penitenziario

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. l'articolo 35 e' cosi' sostituito:

      "Art. 35. (Diritto di reclamo). - I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

      1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al direttore dell'ufficio ispettivo, al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;

      2) alle autorita' giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;

      3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti;

      4) al presidente della giunta regionale;

      5) al magistrato di sorveglianza;

      6) al Capo dello Stato";

    2. dopo l'articolo 35 e' aggiunto il seguente:

      "35-bis (Reclamo giurisdizionale). - 1. Il procedimento relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di manifesta inammissibilita' della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso anche all'amministrazione interessata, che ha diritto di comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste.

  2. Il reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a) e' proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

  3. In caso di accoglimento, il magistrato di sorveglianza, nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a), dispone l'annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare. Nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera b), accertate la sussistenza e l'attualita' del pregiudizio, ordina all'amministrazione di porre rimedio.

  4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza e' ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito.

  5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento non piu' soggetto ad impugnazione, l'interessato o il suo difensore munito di procura speciale possono richiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.

  6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la richiesta:

    1. ordina l'ottemperanza, indicando modalita' e tempi di adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall'amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto;

    2. dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito;

    3. se non sussistono ragioni ostative, determina, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, entro il limite massimo di 100 euro per ogni giorno. La statuizione costituisce titolo esecutivo;

    4. nomina, ove occorra, un commissario ad acta.

  7. Il magistrato di sorveglianza conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.

  8. Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza...

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