Sentenza Nº 51063 della Corte Suprema di Cassazione, 09-11-2018

Presiding JudgeCARCANO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:51063PEN
Judgement Number51063
Date09 Novembre 2018
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Murolo Ciro, nato a Napoli il 18/11/1994
avverso la sentenza del 28/03/2017 della Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto Francesco
Mauro Iacoviello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avvocato Giuseppe De Gregorio, che ha concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso.
Penale Sent. Sez. U Num. 51063 Anno 2018
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: PISTORELLI LUCA
Data Udienza: 27/09/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Ciro Murolo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 28
marzo 2017 con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sua
condanna, pronunziata a seguito di giudizio abbreviato, ad anni quattro di
reclusione ed euro 14.000 di multa per il reato di detenzione continuata, a fine di
vendita, di sostanze stupefacenti, commesso il 10 dicembre del 2015.
In particolare, l'imputato è stato ritenuto responsabile della detenzione: a) di
gr. 316,1 di
marijuana,
contenenti gr. 64,1 di principio attivo; b) di gr. 190,6 di
hashish,
contenenti gr. 25,9 di principio attivo; c) di gr. 9,2803 di cocaina,
contenenti gr. 4,38 di principio attivo.
La Corte territoriale ha escluso la minima offensività del fatto e, dunque, la
invocata configurabilità dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309, in ragione del fatto che lo spaccio delle diverse sostanze
avveniva in prossimità di un bar ed era attuato mediante una seppure rudimentale
organizzazione.
2.
Con l'unico motivo di ricorso vengono dedotti vizi della motivazione della
sentenza impugnata in merito alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi del
citato comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe fondato il proprio
convincimento su approdi giurisprudenziali oramai datati e su di un'analisi
superficiale della fattispecie concreta. In particolare, i giudici dell'appello
avrebbero ancorato la decisione sul punto esclusivamente al dato inerente alla
qualità e quantità dello stupefacente rinvenuto, omettendo una, invece doverosa,
valutazione complessiva di tutte le altre circostanze del fatto, in grado di
compensare il giudizio negativo astrattamente desumibile da quelle considerate e
di rivelare la sua minima offensività. Nondimeno la sentenza impugnata avrebbe
valorizzato il fatto che l'attività di spaccio si sarebbe svolta in prossimità di un bar,
circostanza invece rimasta priva di dimostrazione.
3.
Con ordinanza del 13 marzo 2018 la Terza Sezione ha rimesso il ricorso alle
Sezioni Unite.
Innanzitutto, il provvedimento ricostruisce la vicenda, evidenziando le
circostanze del fatto e cioè che l'imputato deteneva le diverse sostanze
stupefacenti all'interno della propria autovettura parcheggiata a pochi metri di
distanza dal bar ove si trovava al momento del controllo da parte degli operanti
ed al cui interno questi ultimi rinvenivano anche materiale normalmente utilizzato
per il confezionamento della droga (1.000 pellicole trasparenti a chiusura
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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