Sentenza nº 165 da Constitutional Court (Italy), 20 Maggio 2008

RelatoreAlfonso Quaranta
Data di Resoluzione20 Maggio 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, promossi con ordinanze del 27 aprile 2007 dal Giudice di pace di Cittadella e del 20 aprile 2007 dal Giudice di pace di Ronciglione, nei procedimenti civili vertenti tra E.V. e il Comune di Cittadella e tra F.D. e il Comune di Caprarola, iscritte ai nn. 671 e 774 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39 e 47, prima serie speciale, dell’anno 2007.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri nel giudizio originato dall’ordinanza di rimessione del Giudice di pace di Cittadella;

udito nella camera di consiglio del 16 aprile 2008 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto in fatto

  1. — Il Giudice di pace di Cittadella ha sollevato – in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale del testo originario dell’articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, «nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo» – in caso di mancata comunicazione dei dati personali e della patente del conducente, non identificato al momento della commessa violazione – «alla sanzione contemplata dal comma 8 dell’art. 180» del medesimo codice della strada, senza prevedere «esimenti o cause di giustificazione accertate esistenti e fondate».

    1.1.— Il rimettente premette di essere chiamato a giudicare dell’opposizione proposta dal proprietario di un’autovettura, sanzionato ai sensi delle due norme sopra richiamate (art. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del codice della strada), sebbene il medesimo – richiesto di comunicare i dati personali e della patente del responsabile dell’infrazione stradale prevista dall’art. 142, comma 9, del codice della strada – avesse dichiarato alla polizia municipale del Comune di Cittadella «di non sapere chi fosse alla guida del veicolo al momento della contestata infrazione», allegando – come anche confermato da deposizioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio principale – che la suddetta vettura di sua proprietà risulta utilizzata da tutti i componenti della propria famiglia, ciò che, «nonostante indagini effettuate» dall’interessato, avrebbe reso impossibile «risalire al responsabile dell’infrazione».

    Ciò premesso, il giudice a quo sottolinea di dover applicare la norma censurata nella sua originaria formulazione, la quale sanzionerebbe l’omessa comunicazione a prescindere dall’esistenza di giustificazioni o esimenti. Difatti, poiché «in tema di sanzioni amministrative vige il principio tempus regit actum», e ciò in forza di quanto stabilito dall’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sarebbe preclusa, nella specie, la possibilità di applicare la norma «posteriore più favorevole», rappresentata dall’art. 2, comma 164, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), nel testo sostituito dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, giacché esso – nel novellare il testo dell’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada – assoggetta, ormai, a sanzione il solo contegno omissivo posto in essere «senza giustificato e documentato motivo».

    La disciplina in contestazione sarebbe, secondo il rimettente, viziata da illegittimità costituzionale.

    Se, infatti, l’applicazione dell’istituto della responsabilità oggettiva appare corretta con riferimento ai casi contemplati dall’art. 196 del codice della strada (secondo cui il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per l’infrazione commessa) e dall’art. 2054 del codice civile, essa risulterebbe, invece, irragionevole nell’ipotesi oggetto della disposizione censurata, in special modo allorquando – come nella fattispecie oggetto del giudizio principale – il proprietario del veicolo abbia tempestivamente provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria comminata in conseguenza dell’infrazione stradale il cui autore non sia stato identificato al momento della commessa violazione.

    Né, d’altra parte, il dubbio di costituzionalità potrebbe essere superato facendo rientrare la fattispecie costituita dall’impossibilità di comunicare i dati personali e della patente del conducente «nel caso fortuito e/o forza maggiore che contemplano un numero limitato e restrittivo di ipotesi e che non esauriscono ogni situazione che si possa venire a creare».

    Richiamata, dunque, la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005, il rimettente reputa che la norma censurata dia vita ad «una sanzione assolutamente sui generis, giacché la stessa – pur essendo di natura pecuniaria e personale – non appare riconducibile ad un contegno posto in essere direttamente dal proprietario del veicolo», prescindendo, anzi, «da qualsivoglia accertamento della responsabilità del medesimo», specialmente quando questi «non solo non abbia omesso, ma anzi abbia fatto tutto il possibile per non omettere senza esito»; del resto, della irragionevolezza della norma si sarebbe mostrato consapevole lo stesso legislatore, modificando il testo della contestata disposizione.

    Infine, viene ipotizzata anche la violazione degli artt. 24 e 113 Cost., giacché la norma denunciata, «non consentendo al proprietario del veicolo di fornire la prova di una causa di giustificazione e quindi di dimostrare una sua assoluta e perfetta buona fede ed esenzione da ogni colpa», lede il diritto difesa dello stesso.

    1.2.— È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata.

    Nel...

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