LEGGE 22 marzo 2001, n. 85 - Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada

Coming into Force15 Aprile 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/03/31/001G0139/ORIGINAL
Published date31 Marzo 2001
Enactment Date22 Marzo 2001
Official Gazette PublicationGU n.76 del 31-03-2001
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada)

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli altri Ministri interessati, e nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonche' della legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, in conformita' ai principi ed ai criteri direttivi di cui all'articolo 2.

  2. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare, anche con separati decreti legislativi, nei termini e secondo le procedure di cui al comma 1, nonche' nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, disposizioni per integrare, coordinare e armonizzare il nuovo codice della strada con le altre norme legislative comunque rilevanti in materia, nonche' disposizioni di carattere transitorio.

Art 2.

(Principi e criteri direttivi)

  1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno essere informati agli obiettivi di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonche' di fluidita' della circolazione anche mediante utilizzo di nuove tecnologie, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinare e armonizzare il nuovo codice della strada con le altre norme legislative e con le norme comunitarie comunque rilevanti in materia, nonche' con le norme derivanti dagli accordi internazionali stipulati dall'Italia;

b) semplificare e snellire le procedure, eliminando la duplicazione delle competenze;

c) disciplinare in forma piu' dettagliata il potere di ordinanza degli enti proprietari o concessionari delle strade, nonche' dei soggetti delegati per la regolamentazione del traffico, attribuendo i poteri sostitutivi, in caso di inerzia o di inosservanza delle norme, al presidente della giunta regionale o delle province autonome, nonche', solo per esigenze di carattere sovraregionale, al Ministro dei lavori pubblici, e comunque in caso di grave pregiudizio o intralcio alla sicurezza della circolazione;

d) stabilire che le funzioni ordinatorie demandate ai prefetti vengano attribuite al presidente della giunta regionale o delle province autonome, fatte salve le esigenze di ordine e sicurezza pubblica;

e) prevedere che al Corpo di polizia penitenziaria vengano attribuite anche le competenze di agenti di polizia stradale esclusivamente in relazione ai compiti di istituto;

f) rivedere la disciplina della classificazione delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi, delle diramazioni, della pubblicita' e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, sulla base dei seguenti ulteriori criteri:

1) distinguere in base ad idonei parametri tecnici fra le autostrade con almeno tre corsie di marcia per ogni senso di marcia oltre alla corsia di emergenza, le autostrade che non hanno tale configurazione e le autostrade di collegamento aperte al traffico locale;

2) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l'obbligatoria installazione nelle autostrade e nelle strade extraurbane di dispositivi per accrescere la visibilita' nelle ore notturne e nei casi di diminuita visibilita' per eventi atmosferici, l'obbligo di illuminare in maniera adeguata i tratti autostradali nei punti particolarmente pericolosi ubicati in aree geografiche dove si verifica con frequenza la presenza di nebbia, nonche' la progressiva generale introduzione di pavimentazioni con effetto drenante e di reti di protezione sui viadotti e sui cavalcavia, nonche' di guard rail idonei a garantire maggiore sicurezza, in particolare lungo i tratti fiancheggiati da alberi, corsi d'acqua, precipizi, piloni o altre fonti di pericolo. Gli eventuali accessi o uscite con pagamento manuale dovranno essere situati sulla corsia piu' a destra;

3) ai fini della sicurezza stradale, prevedere la realizzazione di apposite aree di sosta destinate al traffico commerciale;

4) rivedere la classificazione delle strade vicinali, considerandole pubbliche o private in relazione all'effettivo utilizzo;

5) prevedere specifiche disposizioni per le aziende agricole che tengano conto delle necessita' produttive in merito ad accessi, pubblicita', piantagioni, manutenzione delle ripe e delle condotte dell'acqua;

g) ai soli fini della sicurezza e della circolazione stradale, prevedere che la competenza circa l'individuazione dei centri abitati, indipendentemente dal numero dei fabbricati, sia attribuita, in deroga alla disciplina generale in materia urbanistica, ai comuni, i quali vi provvedono periodicamente, anche in relazione alle variazioni dell'assetto urbanistico ed alle esigenze del traffico;

h) aggiornare gli strumenti di pianificazione del traffico, tenuto conto dei seguenti ulteriori criteri:

1) assicurare il miglioramento delle condizioni di accessibilita' per gli utenti della strada, con particolare riferimento agli utenti deboli;

2) garantire il rispetto delle esigenze dei portatori di handicap;

3) assicurare il coordinamento tra le diverse modalita' di trasporto;

4) assicurare la maggiore sicurezza della circolazione stradale;

5) assicurare la riduzione dei consumi energetici, dell'inquinamento atmosferico e acustico e del congestionamento del traffico;

6) garantire la salvaguardia dei beni storici e artistici e delle zone sensibili dal punto di vista ambientale, assicurando prioritariamente l'equilibrio tra le esigenze della mobilita' e della sicurezza e quelle di tutela dell'ambiente;

7) operare una progressiva separazione del traffico su gomma dal traffico pedonale e ciclistico;

i) stabilire l'obbligo, per i comuni che non siano gia' obbligati a redigere il piano urbano del traffico, di definire un programma di interventi per accrescere la sicurezza stradale e per migliorare la circolazione stradale nei centri abitati;

l) armonizzare la normativa inerente agli strumenti di pianificazione del traffico con quella relativa agli altri strumenti di pianificazione del territorio ed ai piani di trasporto;

m) prevedere che le notizie e le informazioni sulla viabilita' e sul traffico acquisite dagli enti proprietari, concessionari o gestori di strade o autostrade siano rese immediatamente disponibili, al fine di assicurare una piu' efficace, completa e tempestiva informazione all'utenza;

n) rendere effettivo l'obbligo, per gli enti proprietari, concessionari o gestori di strade o autostrade, di fornire i dati relativi agli incidenti stradali agli archivi di cui all'articolo 225 del nuovo codice della strada;

o) rivedere la disciplina del parcheggio nei centri abitati a mezzo di dispositivi di controllo della sosta, anche senza la custodia del veicolo, prevedendo, di norma, la gratuita' della stessa nei giorni festivi e fra le ore 20.00 e le ore 8.00. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti ai proprietari delle strade, devono essere destinati in via prioritaria alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, al loro miglioramento, nonche' ad interventi per migliorare la mobilita' urbana e ridurre l'inquinamento acustico ed atmosferico;

p) elevare, ai fini della circolazione nelle piccole isole, il limite della rete stradale extraurbana, fissandone l'estensione a 100 Km;

q) semplificare le procedure per la realizzazione di interventi, esplicitamente previsti dal piano urbano del traffico o dal programma di interventi per la sicurezza stradale, con particolare riferimento a quelli finalizzati al controllo della velocita' nei centri abitati e all'installazione di dispositivi rallentatori di velocita' e di dissuasori della sosta, con attribuzione delle competenze in materia ai comuni, sulla base di norme generali tecniche e di indirizzo di livello nazionale;

r) disciplinare l'adozione di dispositivi destinati a contenere gli effetti nocivi dell'inquinamento da traffico, nel rispetto delle direttive comunitarie, al fine di contenere l'inquinamento atmosferico e di disciplinare...

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