N. 210 ORDINANZA 4 - 13 luglio 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA.

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO,

Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI.

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo modificato dall'art. 2, comma 164, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, promosso dal Giudice di pace di Ficarolo nel procedimento vertente tra G.R. e il Comune di Castelmassa con ordinanza del 6 luglio 2010, iscritta al n. 318 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2011 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Giudice di pace di Ficarolo, con ordinanza del 6 luglio 2010, ha sollevato - in riferimento agli articoli 24 e 3 della Costituzione - due questioni di legittimita' costituzionale dell'art.

126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo modificato dall'art. 2, comma 164, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

che, secondo il giudice remittente, la giurisprudenza di legittimita' (e' citata Corte di cassazione, Sezione II civile, sentenza n. 17348 del 30 maggio 2007) avrebbe prospettato un'interpretazione della norma censurata secondo cui l'illecito amministrativo da essa previsto - e consistente nell'omessa comunicazione, da parte del proprietario di un veicolo, dei dati personali e della patente del conducente dello stesso, resosi responsabile di un'infrazione stradale, sanzionata oltre che sul piano pecuniario, anche con la decurtazione del punteggio dalla patente di guida - avrebbe carattere 'istantaneo', consumandosi 'nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del verbale' relativo, appunto, ad una di tali infrazioni per le quali e' previsto il suddetto obbligo di comunicazione;

che siffatto indirizzo, tuttavia, darebbe luogo - secondo il giudice a quo - alla 'lesione del principio nemo tenetur se detegere', giacche' il proprietario del veicolo, richiesto di comunicare i dati personali e della patente del responsabile della precedente infrazione (non identificato al momento dell'accertamento della...

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