DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n. 151 - Modifiche ed integrazioni al codice della strada

Coming into Force30 Giugno 2003
Enactment Date27 Giugno 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/06/30/003G0181/CONSOLIDATED/20161221
Published date30 Giugno 2003
Official Gazette PublicationGU n.149 del 30-06-2003
Articoli
Art 01.

(( (Modifiche alle disposizioni generali)

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. al comma 2, dopo la lettera F, e' aggiunta la seguente:

      "F-bis. Itinerari ciclopedonali";

    2. al comma 3, dopo la lettera F, e' aggiunta la seguente:

      "F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada".

  2. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. al comma 1, il numero 2) e' sostituito dal seguente:

      "2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacita' motorie, nonche' eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocita' tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali";

    2. al comma 1, dopo il numero 34), e' inserito il seguente:

      "34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimita' di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalita'";

    3. al comma 1, dopo il numero 53), e' inserito il seguente:

      "53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade.))

Art 02.

(( (Disposizioni per la disciplina del traffico nei centri abitati)

  1. Al comma 14 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10".

  2. Dopo il comma 15 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente:

"15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attivita' di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620. Se nell'attivita' sono impiegati minori la somma e' raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI".))

Art 03.

(( (Modifiche alle disposizioni sanzionatorie in materia di competizioni non autorizzate in velocita')

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. all'articolo 9, il comma 8-bis e' abrogato;

    2. dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti: "Art. 9-bis. (Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocita' con veicoli a motore e partecipazione alle gare). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocita' con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.

  2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o piu' persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena e' della reclusione da tre a sei anni.

  3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.

  4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

  5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la sentenza di condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.

  6. In ogni caso l'autorita' amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Art. 9-ter. (Divieto di gareggiare in velocita' con veicoli a motore). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocita' con veicoli a motore e' punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.

  7. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o piu' persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena e' della reclusione da due a cinque anni.

  8. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la sentenza di condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo";

    1. al comma 4 dell'articolo 79 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La misura della sanzione e' da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo e' utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter";

    2. al comma 9, primo periodo, dell'articolo 141, sono premesse le parole: "Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter,"; il secondo e il terzo periodo del medesimo comma 9 sono soppressi".))

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante disposizioni integrative e correttive del Nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di integrare le norme del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, in vista della sua entrata in vigore, con l'obiettivo di pervenire ad un piu' elevato livello di sicurezza gia' nei prossimi esodi estivi caratterizzati da un massiccio incremento della circolazione nelle strade;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche alle disposizioni inerenti l'espletamento dei servizi di polizia stradale, le norme per la costruzione delle strade e le norme di equipaggiamento dei veicoli

  1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. dopo la lettera d) e' inserita la seguente: "d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza e relativamente alle strade di competenza, fatti salvi gli accordi tra gli enti locali;";

    2. dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: "f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.".

  2. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. le parole: "solo per le strade esistenti" sono sostituite dalle seguenti: "solo per specifiche situazioni";

    2. le parole: "l'adeguamento" sono sostituite dalle seguenti: "il rispetto".

  3. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

    "2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonche' classificati per uso speciale o per trasporti specifici, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresi' essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti.".

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante disposizioni integrative e correttive del Nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di integrare le norme...

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