DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2002, n. 9 - Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85

Coming into Force30 Ottobre 2002
Published date12 Febbraio 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/02/12/002G0022/CONSOLIDATED/20030630
Enactment Date15 Gennaio 2002
Official Gazette PublicationGU n.36 del 12-02-2002 - Suppl. Ordinario n. 28
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85, recante delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'11 gennaio e del 15 gennaio 2002;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 2002;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dellepolitiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute e per le politiche comunitarie; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 1 (Principi generali). - 1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalita' primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.

  2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade e' regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualita' della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidita' della circolazione.

  3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.

  4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.

  5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione pubblica i dati piu' significativi utilizzando i piu' moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo".

Art 2.
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni

sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo

autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dal comune in cui

devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con

animali o con veicoli a trazione animale. Essa e' rilasciata dalla

regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le

gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con

veicoli a trazione animale che interessano piu' comuni. Per le

gare con veicoli a motore l'autorizzazione e' rilasciata, sentite

le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva

informazione all'autorita' di pubblica sicurezza: dalla regione e

dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che

costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le

strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai

comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate."; b) al comma 2, le parole: "quelle di competenza del prefetto" sono sostituite dalle seguenti: "le altre"; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche

i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro

effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la

formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel

corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo

delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di

trasporto pubblico, nonche' al traffico ordinario, i promotori

devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre

dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non e'

richiesto per le manifestazioni di regolarita' a cui partecipano i

veicoli di cui all'articolo 60, purche' la velocita' imposta sia

per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia

organizzata in conformita' alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.";

  1. al comma 4, nel primo periodo, dopo le parole: "deve essere richiesta", le parole: "alla prefettura" sono soppresse e le

    parole: "dei lavori pubblici, dei trasporti," sono sostituite

    dalle seguenti: "delle infrastrutture e dei trasporti,"; e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

    "5. Nei casi in cui, per motivate necessita', si debba inserire

    una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al

    Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione.

    L'autorita' competente puo' concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi

    sportivi competenti lo richiedano per motivate necessita', dandone

    comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

  2. al comma 6, nel primo periodo, le parole: "L'autorizzazione

    alla prefettura" sono sostituite dalle seguenti: "Per tutte le

    competizioni sportive su strada, l'autorizzazione"; g) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

    "6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda

    necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni

    ciclistiche su strada, puo' essere imposta la scorta da parte di

    uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro

    vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da

    persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la

    scorta di polizia, l'organo adito puo' autorizzare gli

    organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato,

    fissandone le modalita' ed imponendo le relative prescrizioni.

    6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento

    dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

    di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i

    requisiti e le modalita' di abilitazione delle persone autorizzate

    ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i

    dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonche' le relative modalita' di svolgimento.

    L'abilitazione e' rilasciata dal Ministero dell'interno.

    6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con

    altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono

    all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i

    quali vi sia preventivo accordo, la scorta puo' essere effettuata

    dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter."; h) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

    "7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento

    plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti,

    sia necessaria la chiusura della strada, la validita'

    dell'autorizzazione e' subordinata, ove necessario, all'esistenza

    di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione

    in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo

    6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1."; i) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

    "8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza

    una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza

    esserne autorizzato nei modi previsti e' soggetto alla sanzione

    amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno ad

    euro cinquecentoventiquattro, se si tratta di competizione

    sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma

    da euro seicentocinquantacinque ad euro duemilaseicentoventitre,

    se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In

    ogni caso l'autorita' amministrativa dispone l'immediato divieto

    di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI."; l) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:

    "8-bis. Chiunque organizza una competizione sportiva in velocita'

    con veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne

    autorizzato nei modi previsti e' punito con l'arresto da uno ad

    otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro cinquemila.

    Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa

    alla competizione non autorizzata. All'accertamento del reato

    consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione

    della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II,

    del titolo VI. In ogni caso l'autorita' amministrativa dispone

    l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le

    norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Con la sentenza

    di condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti.". 1

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