Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire la sicurezza nella circolazione stradale, in considerazione dell'ormai iniziato esodo estivo e dell'incremento considerevole dei veicoli su strade ed autostrade;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1
Le disposizioni degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire la sicurezza nella circolazione stradale, in considerazione dell'ormai iniziato esodo estivo e dell'incremento considerevole dei veicoli su strade ed autostrade;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1
((1. Le disposizioni degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
-
All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
"1-ter. Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali e' obbligatorio l'uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci d'ingombro".
L'articolo 12 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e' abrogato)).
Art
3.
((1. Il comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:
"5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2".
-
All'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, il capoverso 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), il conducente e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2".
All'articolo 191, comma 3, del decreto...