Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine205-211

Page 205

@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 15 dicembre 2008, n. 441 (c.c. 5 novembre 2008). Pres. Flick - Rel. Finocchiaro - Di Grazia c. Carige Assicurazioni; Perini c. Bornini

Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta del trasportato danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice - Dedotta esclusione della possibilità di agire nei confronti del vero responsabile del danno e della sua compagnia assicuratrice - Lamentato eccesso di delega e prospettata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Omessa motivazione sulla rilevanza della questione e omessa descrizione della fattispecie - Questione manifestamente inammissibile di legittimità costituzionale.

Sono manifestamente inammissibili, in riferimento agli artt 3, 24 e 76 Cost., le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), nella parte in cui disciplinano il risarcimento diretto dei danni nella circolazione stradale, in quanto su tali norme sarebbe mancato il parere del Consiglio di Stato, previsto dall’art. 20 L. 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa); per aver elaborato esorbitando dalla delega contenuta nell’art. 4, comma 1, della L. 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001) – innovazioni sostanziali e abrogazioni normative (tra le quali la non convenibilità in giudizio del responsabile del giudizio), non limitandosi al mero riassetto della disciplina assicurativa esistente; per aver introdotto la disciplina dell’indennizzo diretto solo in riferimento a fatti illeciti ben precisi, rendendo necessaria negli altri casi l’azione generale di responsabilità, con criteri di risarcimento diversi; per aver previsto l’art. 150 l’introduzione di un regolamento in base al quale le spese accessorie dall’impresa di assicurazione dovute al danneggiato sono solo quelle relative alle consulenze medico-legali, e non anche quelle di assistenza legale stragiudiziale. (D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 149; D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 150) (1).

    (1) Si veda l’ordinanza di rinvio del Giudice di pace di Vizzini 18 aprile 2008, pubblicata in questa Rivista 2008, 915 che solleva questioni di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 D.L.vo n. 209/2005 anche sotto il profilo dell’eccesso di delega.

In dottrina, v. G. GALLONE, Commentario al Codice delle assicurazioni RCA e tutela legale, Tribuna major, Ed. La Tribuna, Piacenza 2008; D. INCOGNITO, Linee guida di critica costituzionale al nuovo Codice delle assicurazioni, ivi 2008, I; G. GALLONE, Le spese di assistenza stragiudiziale nel Codice delle assicurazioni, ivi 2006, 123; E. COLOMBINI, Il risarcimento del danno nel Codice delle assicurazioni, ivi 2007, 735, 873; G. GUSSONI, Sul riconoscimento delle spese legali al danneggiato da sinistro stradale in fase stragiudiziale, in Resp. civ. e prev. 2005, 146 e B. PASCOTTO, Sinistri stradali e rimborso delle spese legali, in Assinews n. 157/2005.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO. – Ritenuto che, nel corso del giudizio promosso da D.G.M. nei confronti della propria compagnia assicuratrice per il risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale attribuibile alla responsabilità di S.C.T.S., il Giudice di pace di Milano, con ordinanza depositata il 5 novembre 2007 (reg. ord. n. 167 del 2008), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), per violazione degli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione;

– che, in punto di rilevanza, il rimettente assume che, avendo l’attrice promosso azione di risarcimento diretto contro la propria compagnia, in applicazione degli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni, ove le suddette norme fossero ritenute in contrasto con la Costituzione, la domanda risarcitoria dovrebbe essere rivolta contro il responsabile del danno e la relativa compagnia;

– che, riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo denuncia: a) il mancato parere del Consiglio di Stato, per averlo quest’ultimo espresso su uno schema di codice parzialmente diverso da quello poi emanato e privo delle norme relative al risarcimento diretto; b) l’eccesso di delega ex art. 76 Cost., per avere il Governo, introducendo l’azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione del danneggiato, modificato, sia sostanzialmente sia proceduralmente, i diritti dei danneggiati, senza che tale facoltà fosse concessa dalla legge delega; c) la violazione dell’art. 3 Cost., per irragionevole disparità di trattamento fra danneggiati; d) la violazione dell’art. 24 Cost., per aver previsto l’art. 150 l’introduzione di un regolamento in base al quale le spese accessorie dall’impresa di assicurazione dovute al danneggiato sono solo quelle relative alle consulenze medico-legali, e non anche quelle di assistenza legale stragiudiziale;

– che nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura gene-Page 206rale dello Stato, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza delle questioni sollevate, per difetto di valutazione e motivazione sulla rilevanza delle stesse; per omessa verifica dei presupposti di applicabilità alla fattispecie della procedura prevista dal citato art. 149, non risultando se fosse stato richiesto il risarcimento di soli danni materiali o anche di danni alla persona, né se la responsabilità dell’altro conducente fosse stata provata o almeno affermata dall’attrice in giudizio;

– che nel corso di altro analogo giudizio promosso dall’attore nei confronti della propria compagnia assicuratrice per il risarcimento dei danni da circolazione dei veicoli, il Giudice di pace di Parma, con ordinanza depositata l’8 febbraio 2008 (reg. ord. n. 171 del 2008), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del D.L.vo n. 209 del 2005, per violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost.;

– che il Giudice di pace di Parma svolge argomentazioni del tutto simili a quelle in cui si articola la citata ordinanza del Giudice di pace di Milano del 5 novembre 2007;

– che anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito della questione sollevata, sostanzialmente riproponendo le argomentazioni formulate in riferimento alla ordinanza del giudice di pace di Milano.

Considerato che il Giudice di pace di Milano (reg. ord. n. 167 del 2008) e il Giudice di pace di Parma (reg. ord. n. 171 del 2008) dubitano della legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), nella parte in cui disciplinano il risarcimento diretto dei danni nella circolazione stradale, per violazione: a) dell’art. 76 Cost., in quanto su tali norme sarebbe mancato il parere del Consiglio di Stato, previsto dall’art. 20 legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa); b) dell’art. 76 Cost., per aver elaborato – esorbitando dalla delega contenuta nell’art. 4, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. – Legge di semplificazione 2001) – innovazioni sostanziali e abrogazioni normative (tra le quali la non convenibilità in giudizio del responsabile del giudizio), non limitandosi al mero riassetto della disciplina assicurativa esistente; c) dell’art. 3 Cost. per aver introdotto la disciplina dell’indennizzo diretto solo in riferimento a fatti illeciti ben precisi, rendendo necessaria negli altri casi l’azione generale di responsabilità, con criteri di risarcimento diversi; d) dell’art. 24 Cost., per aver previsto l’art. 150 l’introduzione di un regolamento in base al quale le spese accessorie dall’impresa di assicurazione dovute al danneggiato sono solo quelle relative alle consulenze medico-legali, e non anche quelle di assistenza legale stragiudiziale;

– che, proponendo le due ordinanze le medesime censure, va disposta la riunione dei giudizi perché siano decisi con la stessa pronuncia;

– che entrambi i rimettenti omettono qualsiasi motivazione sulla rilevanza delle questioni, limitandosi ad affermare che, avendo entrambe le parti attrici promosso azione di risarcimento diretto contro la propria compagnia, in applicazione degli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni, ove le suddette norme fossero ritenute in contrasto con la Costituzione, le domande risarcitorie dovrebbero essere rivolte contro i responsabili del danno e la relative compagnie, senza in alcun modo riferirsi alla specifica incidenza di una decisione di accoglimento sui rispettivi procedimenti, all’interno dei quali appare escluso che le domande possano essere estese, pur dopo una dichiarazione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT