Corte di Cassazione Civile sez. II, 29 novembre 2018, n. 30939

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 1/2019
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 29 NOVEMBRE 2018, N. 30939
PRES. PETITTI – EST. COSENTINO – P.M. CELESTE (DIFF.) – RIC. MINISTERO
DELL’INTERNO (AVV. GEN. STATO) C. STUDIO R. S.R.L.
Patente y Patente a punti y Obbligo del proprieta-
rio del veicolo di comunicare i dati del conducente
y Dedotta non conoscenza da parte del proprietario
del veicolo dell’identità del conducente y Giustif‌i-
cato motivo y Individuazione.
. Ai sensi dell’art. 126 bis, comma 2, c.s., come modif‌i-
cato dall’art. 2, comma 164, lett. b), del D.L. n. 262 del
2006, conv. in legge n. 286 del 2006, ai f‌ini dell’esonero
del proprietario di un veicolo dalla responsabilità per
la mancata comunicazione dei dati personali e della
patente del soggetto che lo guidava all’epoca della vio-
lazione, possono rientrare nella nozione di “giustif‌icato
motivo” soltanto il caso di cessazione della detenzione
del detto veicolo da parte del proprietario o la situa-
zione imprevedibile e incoercibile che impedisca allo
stesso di sapere chi conducesse il mezzo in un deter-
minato momento, nonostante egli abbia dimostrato di
avere adottato misure idonee, esigibili secondo criteri
di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osser-
vanza del dovere di conoscere e ricordare nel tempo
l’identità di chi si avvicendi nella guida. (Mass. Redaz.)
(nuovo c.s., art. 126 bis) (1)
(1) Con la sentenza in epigrafe la S.C. aderisce all’indirizzo tracciato
da Cass. civ. ord. 18 aprile 2018, n. 9555, in questa Rivista 2018, 499
che distingue la condotta del proprietario che semplicemente non
ottemperi all’invito a comunicare i dati personali e della patente del
conducente al momento della commessa violazione da quella del pro-
prietario che, invece, abbia fornito una dichiarazione di contenuto
negativo adducendo giustif‌icazioni, la cui idoneità ad escludere la
presunzione di responsabilità a carico del dichiarante deve essere
valutata dal giudice di merito con apprezzamento in fatto non sinda-
cabile dal giudice di legittimità. La sentenza, citata in parte motiva,
Corte cost. 20 maggio 2008, n. 165, è stata pubblicata ivi 2009, 15, con
nota di CRISTIANO BRUNO, Art. 126 bis: in tema di diritto al silenzio
la Consulta cambia tutto perché (quasi) nulla cambi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero dell’Interno ricorre, sulla scorta di un uni-
co motivo, per la cassazione della sentenza con la quale il
tribunale di Genova, confermando la sentenza del Giudice
di Pace della stessa città, ha negato che la società Studio
R. s.r.l., proprietaria di una autovettura in relazione alla
quale era stato contestato un eccesso di velocità (art. 142,
comma 7, cod. strada), fosse incorsa - omettendo di co-
municare alla Polizia Stradale l’identità del conducente
dell’autovettura al momento dell’infrazione - nella viola-
zione dell’articolo 126 bis, comma 2, cod. strada.
Il tribunale ha motivato l’accoglimento dell’opposizio-
ne avverso l’ordinanza prefettizia - che, per contro, aveva
ritenuto la società Studio R. s.r.l. responsabile della viola-
zione dell’articolo 126 bis, comma 2, cod. strada - in base al
rilievo che il legale rappresentate della società opponente
aveva inviato alla Polizia Stradale di Savona una comuni-
cazione in cui faceva presente che egli - “avendo utilizzato
il veicolo di proprietà aziendale durante il mese di agosto
con tutta la famiglia, ed essendosi alternato con la moglie
alla guida” (così a pagg. 3 e 4 della sentenza) - non era in
grado di dire chi fosse alla guida al momento della viola-
zione dei limiti di velocità.
Secondo il Tribunale genovese, il legale rappresenta-
te della società sanzionata, inviando la suddetta comu-
nicazione, avrebbe “tenuto la condotta collaborativa che
secondo le indicazioni della Corte costituzionale può rite-
nersi idonea a scriminare l’omessa comunicazione” (così a
pag. 4 della sentenza).
La società Studio R. s.r.l. non ha spiegato attività di-
fensive in questa sede e la causa, originariamente avvia-
ta alla discussione in camera di consiglio, nell’adunanza
del 2 febbraio 2018 è stata rimessa alla pubblica udienza
e, quindi, è stata nuovamente discussa all’udienza del 26
settembre 2018, nella quale il Procuratore Generale ha
concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il Ministero ricorrente denuncia la
violazione e falsa applicazione dell’art. 126, comma 2, cod.
strada, e successive modif‌icazioni, nonché l’omesso esame
di un fatto decisivo per la controversia ex art. 360, comma
1 n. 5 c.p.c..
Sulla questione di diritto proposta dalla difesa erariale
questa Corte si è reiteratamente espressa, affermando il
principio che, in tema di violazioni alle norme del codice
della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria in-
f‌litta per l’illecito amministrativo previsto dall’articolo 126
bis, secondo comma, del codice suddetto, il proprietario
del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello
stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non
meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità
dei soggetti ai quali ne aff‌ida la conduzione, onde dell’e-
ventuale incapacità d’identif‌icare detti soggetti necessa-
riamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni
e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente
osservanza del dovere di vigilare sull’aff‌idamento in guisa

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