CONCORSO (scad. 31 ottobre 2005)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare, l'art. 58; Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente, fra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali della Marina militare, emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2, del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici; Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanita' militare emanata per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, modificata con direttiva 10 aprile 2003; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2005, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, che, nel definire, tra l'altro, i ruoli della Marina nei quali avverra' nell'anno 2006 il reclutamento del personale femminile, ha fissato al 100% l'aliquota massima di detto personale che potra' essere nominato guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali; Ravvisata la necessita di indire per l'anno 2006, al fine di soddisfare specifiche esigenze dalla Marina, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per la nomina di tre guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

  1. E' indetto per l'anno 2006, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3 (tre) guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo, con la seguente ripartizione di posti: a) 2 (due) per laureati in psicologia; b) 1 (uno) per laureati in odontoiatria. 2. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2006.

    Art. 2.

    Requisiti di partecipazione

  2. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare concorrenti di sesso sia maschile che femminile. I concorrenti, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 3, comma 1, devono: a) essere in possesso della cittadinanza italiana; b) non aver superato il trentaduesimo anno di eta'. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con i limiti di eta' sopraindicati; c) essere in possesso di una delle seguenti lauree specialistiche e diplomi di abilitazione all'esercizio della professione: - laurea specialistica in psicologia e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo; - laurea specialistica in odontoiatria e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra. Saranno considerati validi i diplomi di laurea conseguiti all'estero, sempreche' gli stessi risultino riconosciuti dal competente Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca equipollenti a quelli prescritti per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione la relativa attestazione di equipollenza; d) godere dei diritti civili e politici; e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario in accademie o istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica; f) non essere stati collocati in congedo a seguito di riforma nel corso di precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia; g) non essere stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero ammessi a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 (solo se di sesso maschile). 2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati: - al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 8, 9 e 10; - all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertare d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente normativa. 3. I requisiti di partecipazione al concorso di cui ai precedenti comma 1, ad eccezione di quello di cui alla lettera b), comma 2 e comma 3, devono essere mantenuti sino al conferimento della nomina a Guardiamarina in servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.

    Art. 3.

    Domande di partecipazione.

  3. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte in carta semplice, secondo lo schema riportato nell'Allegato «A» che costituisce parte integrante del presente decreto. I concorrenti dovranno, inoltre, compilare il modello GC 002 in originale...

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