ERRATA-CORRIGE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA CONCORSO(scad. 30 maggio 2003) Prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di attuario e attuario iunior, chimico e chimico iunior, ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior, biologo e biologo iunior, geologo e geologo iunior, psicologo e psicologo iunior, dottore agronomo e dottore forestale e agronomo e forestale iunior, zoonomo e biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale. IL MINISTRO Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269; Visto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; Visto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni; Vista la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante norme sugli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, con il quale e' stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 195, con il quale e' stato abolito il tirocinio pratico annuale post-lauream previsto per i laureati in scienze biologiche dall'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 981, con il quale e' stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo e successive modificazioni; Visti i decreti ministeriali n. 239 e 240 del 13 gennaio 1992 con i quali sono stati rispettivamente approvati i regolamenti sul tirocinio e sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 152, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale; Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. 158, con il quale e' stato approvato il regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale; Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, concernente l'ordinamento della professione di assistente sociale; Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155, con il quale e' stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante determinazione delle classi delle lauree universitarie; Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante determinazioni delle classi delle lauree specialistiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione agli esami di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti; Visto il decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito nella legge 1 agosto 2002, n. 173; Udito i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 18 dicembre 2002 e 9 gennaio 2003; Ordina: Art. 1. Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2003 la prima e la seconda seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di attuario e attuario iunior, chimico e chimico iunior, ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior, biologo e biologo iunior, geologo e geologo iunior, psicologo e psicologo iunior, dottore agronomo e dottore forestale e agronomo e forestale iunior, zoonomo e biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale. Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai rettori delle singole Universita' in relazione alle date fissate per le sedute di laurea. Art. 2. I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna professione nella tabella annessa alla presente ordinanza. Art. 3. I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 30 maggio 2003 e alla seconda sessione non oltre il 24 ottobre 2003 presso la segreteria dell'universita' o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami. In ciascuna sessione non puo' essere sostenuto l'esame per l'esercizio di piu' di una delle professioni indicate nell'art. 1. Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 24 ottobre 2003 facendo riferimento alla documentazione gia' allegata alla precedente istanza. La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti: a) diploma di laurea o di laurea specialistica conseguita in base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, o diploma di laurea conseguita al sensi dell'ordinamento previgente, ovvero diploma universitario di cui alla tabella A) allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 in originale o in copia autenticata o in copia notarile; b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di...

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