LEGGE 2 aprile 1958, n. 323 - Norme sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni

Coming into Force16 Aprile 1958
Published date15 Aprile 1958
Enactment Date02 Aprile 1958
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1958/04/15/058U0323/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.91 del 15-04-1958
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

A coloro che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano presentato domanda, per l'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione professionale per l'anno accademico 1956-57, o la presentino entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e' conferita, a titolo provvisorio, l'abilitazione all'esercizio professionale.

L'abilitazione provvisoria ha decorrenza dalla data di chiusura della prima sessione di esame indetta per l'anno 1958; da essa decadranno coloro che non partecipino con esito positivo agli esami di abilitazione all'esercizio professionale nella seconda sessione di esame che avra' inizio il 15 settembre 1958.

Alla seconda sessione di cui al secondo comma del presente articolo possono prendere parte anche coloro che abbiano partecipato, con esito negativo, alla sessione del marzo 1958, nonche' coloro che abbiano conseguito la laurea o il diploma nella sessione estiva di esami dell'anno accademico 1957-58.

Coloro che, avendo presentato la domanda per la sessione iniziatasi nel marzo 1958, non siano stati in grado di parteciparvi o non abbiano completato le prove, potranno sostenerla in apposito secondo appello, che si svolgera' in prosecuzione di quello iniziatosi il 10 marzo 1958.

Per il rilascio del certificato di abilitazione provvisoria, da parte del rettore dell'Universita' o del direttore dell'Istituto di istruzione superiore, presso il quale venne conseguito il titolo accademico, gli interessati sono tenuti al pagamento della tassa a favore delle Opere universitarie nella misura indicata dall'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Art 2.

L'abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di architetto puo' essere conferita soltanto a coloro che siano in possesso della laurea in architettura.

La tabella L annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e' modificata nel senso che titolo di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di architetto e' soltanto la laurea in architettura. La disposizione di cui al presente comma si applica nei confronti dei laureati nell'anno accademico 1957-58 e successivi.

Art 3.

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