DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328 - Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti

Coming into Force01 Settembre 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/08/17/001G0373/CONSOLIDATED/20150715
Enactment Date05 Giugno 2001
Published date17 Agosto 2001
Official Gazette PublicationGU n.190 del 17-08-2001 - Suppl. Ordinario n. 212
Titolo primo NORME GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentiti gli ordini e collegi professionali interessati;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 22 marzo 2001;

Visto il parere del Consiglio nazionale studenti universitari, espresso nell'adunanza del 6 marzo 2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ad interim Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia;

E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonche' dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.

  2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attivita' attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.

Art 2.

Istituzione di sezioni negli albi professionali

  1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacita' e competenza acquisita mediante il percorso formativo.

  2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:

    1. sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;

    2. sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.

  3. L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio puo' essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.

Art 3.

Istituzione di settori negli albi professionali

  1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attivita' professionali.

  2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.

  3. Il professionista iscritto in un settore non puo', esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o piu' altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilita' di iscrizione a piu' settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.

  4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere.

  5. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.

Art 4.

Norme organizzative generali

  1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'articolo 2, e' ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A.

  2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.

  3. Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.

Art 5.

Esami di Stato

  1. Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.

  2. Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale. Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le universita' e gli ordini o collegi professionali.

  3. Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l'ambito delle attivita' professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione.

  4. Nulla e' innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalita' di espletamento delle prove d'esame.

Art 6.

Tirocinio

  1. Il periodo di tirocinio, ove prescritto, puo' essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalita' stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le universita', ed eventualmente, con riferimento alle professioni di cui al capo XI, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attivita' di formazione professionale o tecnica superiore.

  2. Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e collegi.

Art 7.

Valore delle classi di laurea

  1. I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.

  2. I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformita' alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.

Art 8.

Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformita' al precedente ordinamento

  1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessita' del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.

  2. Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi all'albo professionale indipendentemente dal requisito dell'esame di Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione alla sezione A dello stesso albo.

  3. I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al presente regolamento.

Titolo secondo DISCIPLINA DEL SINGOLI ORDINAMENTI
Capo I Attivita' professionali
Art 9.

Attivita' professionali

  1. L'elencazione delle attivita' professionali compiuta nel Titolo II, per ciascuna professione, non pregiudica quanto forma oggetto dell'attivita' di altre professioni ai sensi...

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