DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1982, n. 980 - Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo

Coming into Force04 Febbraio 1983
Published date20 Gennaio 1983
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1983/01/20/082U0980/CONSOLIDATED/20010525
Enactment Date28 Ottobre 1982
Official Gazette PublicationGU n.19 del 20-01-1983
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 maggio 1967, n. 396, recante disposizioni per l'ordinamento della professione di biologo;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Visto il regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1982;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; EMANA

il seguente regolamento: Art. 1.

La laurea in scienze biologiche e' titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo.

Art 2.

Al predetto esame possono essere ammessi soltanto i laureati in scienze biologiche che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale post-lauream articolato in due periodi semestrali, di cui il primo per gli insegnamenti di botanica o zoologia o fisiologia generale o genetica ed il secondo per gli insegnamenti di patologia generale o chimica biologica o microbiologia o analisi biologiche a scelta del candidato presso gli istituti delle facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali o di medicina e chirurgia o di farmacia.

Il predetto tirocinio puo' essere compiuto anche presso idonei laboratori di presidi ospedalieri di unita' sanitarie locali, di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di universita', di ospedali religiosi ex art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e di case di cura convenzionate con unita' sanitarie locali ex art. 43 della stessa legge n. 833.

In tale ipotesi la pratica dovra' consistere nell'esecuzione delle analisi professionali tipiche del laboratorio, con particolare riguardo alle analisi biomediche, ecologiche, merceologiche, genetiche e farmacologiche.

Lo svolgimento del tirocinio viene attestato da un apposito libretto diario rilasciato dalla competente facolta'.

Per essere ammessi al tirocinio pratico gli interessati, ove intendano svolgerlo presso istituti universitari, debbono farne domanda, con l'indicazione delle materie prescelte, al rettore dell'universita' il quale, sulla base delle istanze pervenute e delle discipline prescelte, provvedera' alla assegnazione degli aspiranti agli istituti, sentite le facolta' interessate. Coloro che intendano svolgere il tirocinio presso gli enti di cui al precedente secondo comma, debbono farne domanda direttamente all'amministrazione dei predetti enti, consegnando il libretto diario rilasciato dalla rispettiva universita' alla quale sono tenuti a comunicare preventivamente l'ente prescelto.

E' ammessa la successiva sostituzione con...

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