LEGGE 8 dicembre 1956, n. 1378 - Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni

Coming into Force05 Gennaio 1957
Enactment Date08 Dicembre 1956
Published date21 Dicembre 1956
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1956/12/21/056U1378/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.321 del 21-12-1956
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Sono riattivati gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e della professione di dottore commercialista nonche' di abilitazione nelle discipline statistiche.

I candidati agli esami di Stato sosterranno le prove in citta' sedi di ordini o collegi professionali. Tali sedi saranno stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 3.

Art 2.

Le Commissioni giudicatrici degli esami, di cui al precedente art. 1, sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composte di un presidente, scelto fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo o in pensione, e di membri scelti da terne designate dai competenti ordini o collegi professionali.

Il numero e i titoli dei membri suddetti saranno stabiliti per ciascun tipo di esame dal regolamento di cui al successivo art. 3.

Art 3.

Gli esami hanno carattere specificamente professionale.

I programmi degli esami sono determinati mediante regolamento dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore e degli Ordini professionali nazionali. Con lo stesso regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento degli esami.

L'art. 6 del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e' abrogato.

Art 4.

La tassa di ammissione di lire 200 e il contributo di lire 100, dovuti dal candidato agli esami di abilitazione all'esercizio delle varie professioni in dipendenza dell'art. 176 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono aumentati rispettivamente a lire 6000 e a lire 3000.

La tassa di lire 250 per le opere delle Universita' o Istituti superiori, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, e la elargizione non inferiore a lire 1000 versata dagli aspiranti al titolo di benemeriti dell'Opera dell'universita' o istituto, previste dall'art. 190 del citato testo unico, sono elevate rispettivamente a lire 10.000 e ad un importo non inferiore a lire 50.000.

Art 5.

Ai componenti le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e' corrisposto un compenso di lire 3000 per ogni dieci candidati o frazione di dieci.

Qualora la scelta dei componenti la Commissione cada su persone che non risiedano nel luogo ove si tengono le adunanze, a questi, oltre il compenso di cui al precedente comma, sara' corrisposta l'indennita' di missione ed il rimborso delle spese secondo le disposizioni in vigore.

Agli estranei all'Amministrazione, dello Stato sara' corrisposto, oltre il compenso previsto dal precedente comma, il trattamento indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il compenso di cui al primo comma del presente articolo e' elevato a lire 5000 per i commissari che non percepiscono indennita' di missione.

Art 5.

((Ai componenti le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni spetta un compenso di lire 12.000 per i primi dieci o frazione di dieci candidati esaminati, da aumentare di lire 6.000 per ogni ulteriore gruppo di dieci o frazione di dieci candidati. Tali importi sono ridotti alla meta' qualora detti componenti abbiano diritto al trattamento di missione.

Ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato e' corrisposto, limitatamente ai giorni di effettivo svolgimento delle prove di esame, in aggiunta al trattamento di cui al comma precedente, un compenso pari al trentesimo dello stipendio mensile iniziale...

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