DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 5 - Compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali

Coming into Force02 Febbraio 1956
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1956/01/18/056U0005/CONSOLIDATED/20091214
Published date18 Gennaio 1956
Enactment Date11 Gennaio 1956
Official Gazette PublicationGU n.14 del 18-01-1956
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per le emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1.

A ciascuno dei componenti o segretari di commissioni, consigli, comitati o collegi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo; puo' essere corrisposto un gettone di presenza di lire 1000 per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, alle condizioni previste dagli articoli 2 e 3.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per le emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1.

A ciascuno dei componenti o segretari di commissioni, consigli, comitati o collegi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo; puo' essere corrisposto un gettone di presenza di lire 1000 per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, alle condizioni previste dagli articoli 2 e 3. 1

Art 2.

Agli effetti dell'attribuzione del gettone di presenza previsto dal precedente articolo, l'istituzione e la composizione di commissioni, consigli, comitati o collegi non previste da disposizioni legislative o regolamentari, deve aver luogo con decreto interministeriale da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro.

Il decreto interministeriale di cui al precedente comma deve indicare, fra l'altro, il capitolo di bilancio su cui grava la spesa e il termine dei lavori della commissione, del consiglio, del comitato o del collegio che s'intende istituire. Qualora non sia indicato alcun termine, questo s'intende senz'altro riferito alla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale avviene l'istituzione della commissione, del consiglio, del comitato o del collegio. L'eventuale proroga deve seguire la stessa procedura di cui al precedente comma.

I membri facenti parte di commissioni, consigli, comitati o collegi, collocati a riposo ovvero destinati ad altro servizio decadono dall'avvenuta designazione anche prima del termine di cui al precedente comma, salvo conferma da parte delle Amministrazioni da cui sono stati originariamente designati.

Art 3.

Salvo quanto previsto dagli articoli 4 e seguenti per i concorsi a carico del bilancio di ciascuna Amministrazione non puo' gravare, per un medesimo componente o segretario, anche se facente parte di piu' commissioni, consigli, comitati o collegi, un numero di gettoni superiore a dodici per ogni mese.

Il gettone di presenza retribuisce tutta l'opera comunque prestata, compreso il lavoro eventualmente necessario in preparazione o a seguito delle sedute.

Qualora il compenso per la partecipazione alle sedute sia regolato da norme particolari, ai segretari compete il medesimo compenso previsto per i componenti, salvo che sia diversamente disposto dalle norme stesse.

Se il compenso previsto da norme particolari risultasse differenziato in rapporto alle funzioni o alla carica dei singoli membri, ai segretari compete il compenso meno elevato.

Nessun compenso spetta agli estranei alle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che partecipano a commissioni, consigli, comitati o collegi per rappresentare interessi di soggetti diversi dalla Amministrazione statale.

Art 4.

A ciascun componente di commissioni giudicatrici dei concorsi per esami per l'ammissione di personale di gruppo A o equiparato nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, e' corrisposto un compenso di lire 100 per ogni prova scritta o pratica esaminata.

Per i concorsi di gruppo A per titoli ed esami e' corrisposto inoltre a ciascun componente, per l'esame dei titoli di ogni concorrente che abbia sostenuto tutte le prove, un compenso di lire 40, da elevare a lire 80 quando si tratti di concorso a cattedre di insegnamento nelle scuole medie. Lo stesso compenso e' dovuto anche quando i regolamenti delle singole Amministrazioni prevedono una valutazione dei titoli che preceda una o piu' prove.

Per i concorsi di gruppo A per soli titoli 4 corrisposto a ciascun componente, per ogni concorrente ammesso al concorso, un compenso...

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