LEGGE 24 maggio 1967, n. 396 - Ordinamento della professione di biologo

Coming into Force01 Luglio 1967
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/06/16/067U0396/CONSOLIDATED/20180131
Enactment Date24 Maggio 1967
Published date16 Giugno 1967
Official Gazette PublicationGU n.149 del 16-06-1967
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Titolo professionale

Il titolo di biologo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione.

Art 2.

Obbligatorieta' dell'iscrizione nell'albo

Per l'esercizio della professione di biologo e' obbligatoria l'iscrizione nell'albo.

L'iscrizione nell'albo non e' consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco.

I pubblici impiegati, ai quali sia consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per cio' che riguarda l'esercizio della libera professione.

Il biologo iscritto nell'albo ha la facolta' di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Art 3.

Oggetto della professione

Formano oggetto della professione di biologo:

  1. classificazione e biologia degli animali e delle piante;

  2. valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante;

  3. problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante;

  4. identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta;

  5. controllo e studi di attivita', sterilita', innocuita' di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;

  6. identificazioni e controlli di merci di origine biologica;

  7. analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche);

  8. analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali;

  9. funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate.

L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attivita' professionale consentita ai biologi iscritti nell'albo, ne' pregiudica quanto puo' formare oggetto dell'attivita' di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti.

Art 4.

Segreto professionale

Il professionista iscritto nell'albo non puo', senza giusta causa, rivelare un segreto di cui abbia avuto notizia per ragioni della propria professione.

Art 5.

Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale

Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale e' necessario: a) essere cittadino italiano, oppure italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocita';

  1. godere dei diritti civili;

  2. essere di specchiata condotta morale;

  3. essere abilitato all'esercizio della professione di biologo;

  4. avere la residenza in Italia.

Art 5.

Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale

Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale e' necessario: a) essere cittadino italiano, oppure italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea odi uno Stato con cui esista trattamento di reciprocita';

  1. godere dei diritti civili;

  2. essere di specchiata condotta morale;

  3. essere abilitato all'esercizio della professione di biologo;

  4. avere la residenza o il domicilio professionale in Italia.

Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.

Art 6.

Iscrizioni nell'albo di professori universitari e liberi docenti

Nell'albo professionale dei biologi possono essere iscritti, anche indipendentemente dal requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 5, i titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati, limitatamente alle discipline con applicazioni professionali di indole biologica.

Art 7.

Iscrizione nell'albo di cittadini italiani residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero possono essere esonerati, per l'iscrizione nell'albo, dal requisito di cui alla lettera e) dell'articolo 5 qualora dimostrino di risiedere all'estero al servizio, in qualita' di biologi, di enti od imprese nazionali che operano fuori del territorio dello Stato.

Art 8.

Modalita' di iscrizione nell'albo

Per l'iscrizione nell'albo l'interessato, inoltra domanda in carta da bollo al Consiglio dell'Ordine, allegando il documento attestante il requisito di cui alla lettera d) dell'art. 5, la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione, della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali, nonche' la documentazione di cui all'articolo precedente.

Per l'accertamento della data e del luogo di nascita nonche' dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 5 il Consiglio dell'Ordine provvede d'ufficio a norma degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I pubblici impiegati di cui al terzo comma dell'articolo 2, comprovano i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 5, mediante certificazione dell'Amministrazione da cui dipendono attestante la loro qualifica Essi debbono altresi' provare che e' loro consentito l'esercizio della libera professione.

I titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati di cui all'articolo 6, ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale, producono un certificato della competente Amministrazione da cui risulti la loro qualifica e materia di insegnamento.

Per i cittadini stranieri, la esistenza del trattamento di reciprocita' comprovata, a degli interessati, con attestazione del Ministero degli affari esteri.

Art 8.

Modalita' di iscrizione nell'albo

Per l'iscrizione nell'albo l'interessato, inoltra domanda in carta da bollo al Consiglio dell'Ordine, allegando il documento attestante il requisito di cui alla lettera d) dell'art. 5, la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione, della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali, nonche' la documentazione di cui all'articolo precedente.

Per l'accertamento della data e del luogo di nascita nonche' dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 5 il Consiglio dell'Ordine provvede d'ufficio a norma degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I pubblici impiegati di cui al terzo comma dell'articolo 2, comprovano i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 5, mediante certificazione dell'Amministrazione da cui dipendono attestante la loro qualifica Essi debbono altresi' provare che e' loro consentito l'esercizio della libera professione.

I titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati di cui all'articolo 6, ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale, producono un certificato della competente Amministrazione da cui risulti la loro qualifica e materia di insegnamento.

Per i cittadini di Stati non membri dell'Unione europea, la esistenza del trattamento di reciprocita' comprovata, a degli interessati, con attestazione del Ministero degli affari esteri.

Art 9.

Dell'iscrizione nell'elenco speciale

Per l'iscrizione nell'elenco speciale dei pubblici impiegati di cui al secondo comma dell'articolo 2 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo precedente.

Art 10.

Iscrizione

Il Consiglio dell'Ordine delibera nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e la relativa decisione, adottata su relazione di un membro del Consiglio, e' motivata.

Qualora il Consiglio dell'Ordine non abbia provveduto nel termine fissato dal primo comma, l'interessato puo' entro i trenta giorni successivi, riproporre la domanda al Consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Art 10.

Iscrizione

Il Consiglio dell'Ordine delibera nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e la relativa decisione, adottata su relazione di un membro del Consiglio, e' motivata.

Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.

Art 11.

Anzianita' di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale

L'anzianita' di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale e' determinata dalla data della relativa deliberazione.

L'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.

L'albo e l'elenco speciale recano un indice alfabetico che riporta il...

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