DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1957, n. 678 - Nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme

Coming into Force25 Agosto 1957
End of Effective Date10 Febbraio 1968
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1957/08/10/057U0678/CONSOLIDATED/19680127
Enactment Date02 Agosto 1957
Published date10 Agosto 1957
Official Gazette PublicationGU n.199 del 10-08-1957
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 823, concernente delega al Governo per l'emanazione di nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e la giustizia, per le finanze e per la pubblica istruzione; Decreta:

Art 1.

La produzione di atti e certificati agli organi della pubblica Amministrazione, per l'emanazione di provvedimenti a richiesta o nell'interesse dei privati, e' regolata dalle disposizioni seguenti.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 GENNAIO 1968, N. 15

Art 2.

I requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali sono accertati di ufficio dall'Amministrazione che deve emettere il provvedimento.

L'Amministrazione non puo' richiedere al privato atti a certificati concernenti fatti e circostanze che risultino attestati in documenti gia' in suo possesso o che essa stessa sia tenuta a certificare.

Art 2.

((I requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali sono accertati di ufficio dall'Amministrazione che deve emettere il provvedimento.

L'Amministrazione non puo' richiedere al privato atti o certificati concernenti fatti o circostanze che risultino attestati in documenti gia' in possesso o che essa stessa sia tenuta a certificare.

Sono validi a tutti gli effetti gli atti ed i documenti esibiti spontaneamente dai privati e riconosciuti regolari dall'Amministrazione)).

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 GENNAIO 1968, N. 15

Art 3.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a requisiti e circostanze riflettenti la stessa persona debbono essere contenute in un unico documento.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 GENNAIO 1968, N. 15

Art 4.

Salvo quanto disposto nell'art. 2, la data ed il luogo di nascita, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, la residenza ed ogni altro requisito personale possono essere comprovati mediante esibizione all'ufficio competente di documenti di identita' personale rilasciati ai sensi delle norme vigenti o di altro documento rilasciato dalla pubblica Amministrazione che contenga l'attestazione dei dati a requisiti richiesti.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 GENNAIO 1968, N. 15

Art 5.

Ai fini dell'art. 4 i documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive i loro estremi ed i dati da essi risultanti su apposito modulo da allegare agli atti dell'istruttoria. Il modulo e' sottoscritto dal funzionario e dall'interessato, il quale e' personalmente responsabile della veridicita' dei dati trascritti.

Nel caso in cui non sia obbligatoria la presentazione dell'interessato all'ufficio competente, il modulo puo' essere compilato con le predette formalita' da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del richiedente o da altro funzionario delegato dal sindaco ed e' trasmesso all'ufficio competente a cura dello interessato.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 GENNAIO 1968, N. 15

Art 6.

Le copie di atti o certificati, anche se ottenute con procedimenti meccanici o fotografici ai...

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