LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3 - Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale

Coming into Force05 Febbraio 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1976/01/21/076U0003/CONSOLIDATED/20100423
Enactment Date07 Gennaio 1976
Published date21 Gennaio 1976
Official Gazette PublicationGU n.17 del 21-01-1976
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Titolo di dottore agronomo e di dottore forestale

Il titolo di dottore agronomo e quello di dottore forestale, al fine dell'esercizio delle attivita' di cui al successivo articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti in un albo a norma del successivo articolo 3.

Art 1.

((Titolo di dottore agronomo e di dottore forestale

  1. I titoli di dottore agronomo e di dottore forestale, al fine dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e siano iscritti in un albo a norma dell'articolo 3.

  2. Possono accedere all'esame di stato per l'abilitazione all'- esercizio della professione i laureati della facolta' di agraria)).

Art 2.

Attivita' professionale

Rientrano nella competenza del dottore agronomo e del dottore forestale:

  1. la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilita', la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche, forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

  2. lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonche' delle opere di bonifica, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo, sempreche' queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per la loro particolare complessita', non richiedano la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;

  3. lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, ai parchi, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;

  4. la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo di lavori relativi a costruzioni rurali, ovvero attinenti a industrie agrarie e forestali nonche' ad opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale e dell'ambiente rurale ivi compresi i laghetti stagionali che non ricadono nelle competenze dell'ufficio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

  5. la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitu' nelle imprese agrarie, zootecniche, forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti, nonche' tutte le operazioni dell'estimo in generale;

  6. le consegne, le riconsegne, il bilancio, gli inventari di beni rustici, i capitali agrari e quanto altro attiene alle imprese agrarie, zootecniche, forestali ed alle industrie per la utilizzazione, la trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;

  7. l'accertamento di qualita' e quantita' delle produzioni agricole, zootecniche, forestali e relative industrie;

  8. la meccanica agrario-forestale e le sue applicazioni;

  9. i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonche' la conservazione, il commercio, la utilizzazione e la trasformazione dei prodotti;

  10. la prevenzione e la difesa del suolo, delle piante e dei loro prodotti dai danni causati dai parassiti, da fattori naturali e dall'attivita' dell'uomo, nonche' la scelta delle misure occorrenti;

  11. i lavori catastali, topografici e cartografici aventi attinenza sia col settore rustico che con quello urbano;

  12. la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;

  13. la tipologia forestale, le analisi del suolo, le analisi dei prodotti per l'agricoltura, per la zootecnia e per la selvicoltura, nonche' le analisi delle relative produzioni;

  14. le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti alla materia indicata nelle lettere precedenti;

  15. le funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;

  16. la statistica, le ricerche di mercato, le attivita' relative alla cooperazione agricolo-forestale;

  17. lo studio di assetto territoriale ed i piani zonali ed urbanistici, nonche' la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti citta-campagna;

  18. lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente;

  19. lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessita' di approvvigionamento delle popolazioni rurali;

  20. le attivita', le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed all'articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, sempre nei limiti delle competenze dei geometri, nonche' quelle previste dagli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Gli iscritti all'albo hanno inoltre la facolta' di compiere le suddette attivita' anche in settori diversi quando siano connessi o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.

Per gli incarichi di notevole complessita' sono ammessi i lavori di gruppo, formato da piu' professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata, alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonche' alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione.

L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attivita' professionale del dottore agronomo e del dottore forestale, ne' di quanto puo' formare oggetto dell'attivita' professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti.

Art 2.

((Attivita' professionale

  1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attivita' volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli,zootecnici e forestale, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attivita' riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:

    a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilita', la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

    b) Lo studio, la progettazione, la direzione,la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonche' delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempreche' queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali, non richiedono anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;

    c) Lo studio, la progettazione, la direzione,la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' e il collaudo di opere inerenti ai rimboscamenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;

    d) Lo studio, la...

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