Art
3.
(Opere disciplinate e gradi di sismicita)
Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumita', da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi del secondo comma lettera a) del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle norme di cui al precedente articolo 1, da specifiche norme tecniche che verranno emanate con successivi decreti dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvarra' anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge ed aggiornate con la medesima procedura ogni qualvolta occorra in relazione al progredire delle conoscenze dei fenomeni sismici.
Con decreti del Ministro per i lavori pubblici emanati di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate, sulla base di comprovate motivazioni tecniche, si provvede:
all'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche agli effetti della presente legge e delle disposizioni precedentemente emanate;
ad attribuire alle zone sismiche valori differenziati del grado di sismicita' da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche;
all'eventuale necessario aggiornamento successivo degli elenchi delle zone sismiche e dei valori attribuiti ai gradi di sismicita'.
I decreti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma saranno emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art
4.
(Contenuto delle norme tecniche)
Le norme tecniche di cui al precedente articolo 3, da adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicita', riguarderanno:
l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicita' della zona ed alle larghezze stradali;
le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;
le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto nel dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;
il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;
le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.
Le caratteristiche generali e le proprieta' fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioe' dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondita' alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilita' dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente accertate.
Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al di fuori dell'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilita' dei pendii medesimi.
Le norme tecniche di cui al primo comma potranno stabilire l'entita' degli accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei terreni e del grado di sismicita'.
Art
5.
(Sistemi costruttivi)
Gli edifici possono essere costruiti con:
struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;
struttura a pannelli portanti;
struttura in muratura;
struttura in legname.
Art
6.
(Edifici in muratura)
S'intendono per costruzioni in muratura quelle nelle quali la muratura ha funzione portante.
Esse devono presentare adeguate caratteristiche di solidarieta' fra gli elementi strutturali che le compongono e di rigidezza complessiva secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.
Art
7.
(Edifici con struttura a pannelli portanti)
S'intendono per strutture a pannelli portanti quelle formate con l'associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera. Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in calcestruzzo pieno od alleggerito, semplice, armato normale o precompresso, presentare giunzioni eseguite in opera con calcestruzzo o malta cementizia, ed essere irrigidite da controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi pannelli verticali sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate in opera; i controventamenti devono essere orientati almeno secondo due direzioni distinte.
Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare...