LEGGE 23 marzo 1993, n. 84 - Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale

Coming into Force16 Aprile 1993
Published date01 Aprile 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/04/01/093G0132/CONSOLIDATED/20100423
Enactment Date23 Marzo 1993
Official Gazette PublicationGU n.76 del 01-04-1993
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Professione di assistente sociale

  1. L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunita' in situazioni di bisogno e di disagio e puo' svolgere attivita' didattico-formative.

  2. L'assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e puo' esercitare attivita' di coordinamento e di direzione dei servizi sociali.

  3. La professione di assistente sociale puo' essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato.

  4. Nella collaborazione con l'autorita' giudiziaria, l'attivita' dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico- professionale.

Art 2.

Requisiti per l'esercizio della professione

  1. Per esercitare la professione di assistente sociale e' necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, aver conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

  2. Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e' definito l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di cui al comma 1.

Art 2.

Requisiti per l'esercizio della professione

  1. Per esercitare la professione di assistente sociale e' necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, aver conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

    1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.

  2. Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e' definito l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di cui al comma 1.

Art 3.

Istituzione dell'albo e dell'ordine degli assistenti sociali

  1. E' istituito...

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