DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1982, n. 981 - Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo

Coming into Force04 Febbraio 1983
Published date20 Gennaio 1983
Enactment Date03 Novembre 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1983/01/20/082U0981/CONSOLIDATED/19850808
Official Gazette PublicationGU n.19 del 20-01-1983
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 112, recante disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1403, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 112;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Visto il regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1982;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; EMANA

il seguente regolamento: Art. 1.

Le lauree in scienze geologiche ed in ingegneria mineraria sono titoli accademici validi per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di geologo.

Art 2.

Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di geologo, ciascuna commissione, nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, e' composta del presidente e di quattro membri.

Il presidente viene nominato fra i professori universitari di ruolo, fuori ruolo ed a riposo di materie geologiche; i membri vengono prescelti da terne - designate dai competenti ordini e collegi professionali - formate di persone appartenenti alle seguenti categorie:

  1. professori universitari di ruolo (ordinari, straordinari ed associati), fuori ruolo ed a riposo;

  2. liberi docenti;

  3. liberi professionisti iscritti all'albo, con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale e con esperienza professionale in almeno uno dei campi di cui all'art. 3;

  4. funzionari tecnici che esplichino mansioni di geologi presso pubbliche amministrazioni iscritti all'elenco speciale dell'Ordine nazionale geologi, con almeno quindici anni di anzianita' di servizio e con qualificate esperienze in uno dei campi di cui all'art. 3;

  5. funzionari tecnici, in possesso della laurea in ingegneria mineraria ed iscritti...

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