Art
1. - Modalita' di iscrizione nell'albo
Per l'iscrizione nell'albo, l'interessato deve inoltrare domanda in carta da bollo al Consiglio nazionale dell'Ordine, allegando il titolo o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo di cui alla lettera d) dell'art. 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione, della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, per la iscrizione negli albi professionali nonche', se del caso, la documentazione di cui all'art. 7 della legge.
I pubblici impiegati ai quali sia consentito l'esercizio della libera professione debbono produrre, a corredo della domanda, una certificazione dell'Amministrazione da cui dipendono, attestante la loro qualifica, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), e c) dell'art. 5 della predetta legge, nonche' la compatibilita' della libera professione con la posizione d'impiego.
I titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati di cui al primo comma dell'art. 6 della predetta legge debbono, ai fini della iscrizione nell'albo professionale, produrre un certificato della competente Amministrazione da cui risulti la loro qualifica e materia di insegnamento.
I laureati in scienze naturali debbono, a norma del predetto art. 6, produrre la documentazione e I titoli comprovanti la loro attivita' di Specialisti in campo paleontologico.
Per l'accertamento della data e del luogo di nascita, non' che dei requisiti di cui alle lettere a), 6), c) ed e) dell'art. 5 della predetta legge, il Consiglio nazionale dell'Ordine provvede d'ufficio a norma degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.
Per i cittadini stranieri, la esistenza del trattamento di reciprocita' e' comprovata, a cura degli interessati, con l'attestazione del Ministero degli affari esteri, prevista dall'art. 7 della legge 25 aprile 1938, n. 897.
Art
2. - Dell'iscrizione nell'elenco speciale
Per i pubblici impiegati di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge, che aspirano all'iscrizione nell'elenco speciale, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo precedente.
Art
3. - Iscrizione
Rigetto della domanda
Il Consiglio nazionale dell'Ordine deve deliberare nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda di Iscrizione e la relativa decisione, adottata su relazione di un membro del Consiglio, deve essere motivata.
Qualora il Consiglio dell'Ordine non abbia provveduto nel termine fissato nel primo comma, l'interessato puo', entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso a norma degli articoli...