Sentenza nº 333 da Constitutional Court (Italy), 05 Ottobre 2001

RelatoreAnnibale Marini
Data di Resoluzione05 Ottobre 2001
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.333

ANNO 2001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO Giudice

- Massimo VARI "

- Riccardo CHIEPPA "

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), promossi con ordinanze emesse il 13 gennaio 2000 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Mohammed Bouf Tah e Banchi Carlo, iscritta al n. 471 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dellíanno 2000, e il 6 giugno 2000 dal Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento civile vertente tra Correale Antonio e Sellitto Sabato, iscritta al n. 702 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dellíanno 2000.

Visti líatto di costituzione di Banchi Carlo nonchË gli atti di intervento della Confederazione italiana della propriet‡ di Roma Confedilizia e del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nellíudienza pubblica del 10 luglio 2001 il Giudice relatore Annibale Marini;

uditi gli avvocati Giuseppe Morbidelli e Nino Scripelliti per Banchi Carlo.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza emessa il 13 gennaio 2000, il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento allíart. 24, primo comma, della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

    La norma denunciata pone quale "condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dellíimmobile locato", adibito ad uso abitativo, "la dimostrazione che il contratto di locazione È stato registrato, che líimmobile È stato denunciato ai fini dellíapplicazione dellíICI e che il reddito derivante dallíimmobile medesimo È stato dichiarato ai fini dellíapplicazione delle imposte sui redditi" ed ai fini della predetta dimostrazione dispone che nel precetto debbano essere indicati "gli estremi di registrazione del contratto di locazione, gli estremi dellíultima denuncia dellíunit‡ immobiliare alla quale il contratto si riferisce ai fini dellíapplicazione dellíICI, gli estremi dellíultima dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante dal contratto È stato dichiarato nonchË gli estremi delle ricevute di versamento dellíICI relative allíanno precedente a quello di competenza".

    Il rimettente, quanto alla rilevanza della questione, espone di essere chiamato a decidere ñ in una procedura per rilascio di immobile adibito ad uso abitativo promossa in base a convalida di sfratto per morosit‡ ñ su uníopposizione ex art. 615 del codice di procedura civile fondata sulla mancanza, nel precetto, delle indicazioni richieste dal menzionato art. 7 della legge n. 431 del 1998. Motiva specificamente in ordine allíapplicabilit‡ di detta norma anche ai rapporti di locazione costituiti, come quello dedotto in giudizio, prima dellíentrata in vigore della legge n. 431 del 1998 [applicabilit‡ del resto confermata dalla norma interpretativa, entrata in vigore successivamente allíordinanza di rimessione, di cui allíart. 1, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32 (Disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo), convertito con modificazioni nella legge 20 aprile 2000, n. 97 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il...

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