Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Contratto, atto e negozio giuridico - Contratti di locazione di beni immobili - Nullita' in caso di omessa registrazione - Denunciata violazione del diritto del locatore di agire in giudizio, poiche' condizionato ad un adempimento di natura meramente fiscale - Inconferenza del parametro...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria per il 2005), promosso con Ordinanza dell'1 giugno 2006 dal Tribunale ordinario di Torino nel procedimento civile vertente tra Puma Francesco e Lapiccirella Luca Angelo, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, edizione straordinaria del 26 aprile 2007. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 26 settembre 2007 il giudice relatore Alfio Finocchiaro. Ritenuto che, con Ordinanza dell'1 giugno 2006, il Tribunale ordinario di Torino ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria per il 2005), per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, perche', subordinando la validita' del rapporto civilistico di locazione all'adempimento di un onere, qual e' la registrazione, che ha finalita' esclusivamente fiscali, condizionerebbe all'adempimento di tale onere l'esercizio del diritto del locatore di agire in giudizio;

che il rimettente riferisce che il procedimento a quo ha avuto origine da una intimazione di sfratto per morosita' con contestuale citazione per la convalida;

che l'intimante ha dedotto che l'unita' immobiliare in questione era condotta in locazione dall'intimato, in forza di contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, sottoscritto il 5 luglio 2005 per la durata di un anno, per il canone di euro 150,00 trimestrali; che il conduttore si era reso moroso nel pagamento del canone relativo a due trimestri, per l'importo di euro 300,00; che all'udienza fissata ai sensi dell'art. 663 del codice di procedura civile il procuratore dell'intimante, stante l'assenza del convenuto e la ritualita' della notifica, aveva chiesto la pronuncia di ordinanza di convalida di sfratto;

che il giudice a quo, rilevata la mancata registrazione del contratto sottoscritto tra le parti, alla luce dell'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004, nonche' degli artt. 2 e 3 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) e ritenuta la nullita' del contratto, ha provveduto, ai sensi degli artt. 426 e 667 cod. proc. civ., disponendo il mutamento del rito ed assegnando alle parti termine per il deposito delle memorie integrative;

che, nelle more dell'udienza di discussione, l'attore ha provveduto alla registrazione del contratto e, in sede di memoria integrativa ha chiesto che, previo accertamento del grave inadempimento del conduttore, il Tribunale pronunci la risoluzione del contratto di locazione con conseguente condanna del convenuto al rilascio dell'immobile;

che la parte attrice ha sottolineato la efficacia retroattiva della tardiva registrazione del contratto che, quale mera condizione di esigibilita' del canone, consentirebbe al locatore di percepire retroattivamente tutti i canoni maturati...

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