Mancata registrazione nei termini di un contratto di locazione abitativo: conseguenza dopo la registrazione su canone e durata

AutoreBarigazzi Daniela
Pagine371-373
371
dott
Arch. loc. e cond. 4/2012
DOTTRINA
MANCATA REGISTRAZIONE
NEI TERMINI DI UN
CONTRATTO DI LOCAZIONE
ABITATIVO: CONSEGUENZA
DOPO LA REGISTRAZIONE
SU CANONE E DURATA
di Daniela Barigazzi
SOMMARIO
1. Premessa. 2. Norme di riferimento in relazione alla sanci-
ta nullità del contratto di locazione. 3. Principi dottrinali e
giurisprudenziali.
1. Premessa
Il D.L.vo 14 marzo 2011 n. 23, entrato in vigore il 7 apri-
le successivo, ha istituito la “cedolare secca” sugli aff‌itti,
dando ai locatori la facoltà di assoggettare a tassazione
separata i redditi da fabbricati ad uso abitativo.
La previsione normativa della cedolare secca rappre-
senta uno dei più signif‌icativi successi ottenuti da Con-
fedilizia.
Prima di affrontare il tema in esame, è opportuno indicare
le norme di riferimento e rapportare le previsioni del Decreto
in esame ai principi dottrinali e giurisprudenziali assodati.
2. Norme di riferimento in relazione alla sancita nullità
del contratto di locazione
Art. 3, commi 8 e 9, D.L.vo n. 23/2011
comma 8: prevede che per omessa registrazione scatti
un contratto con durata di 4+4 anni decorrente dalla regi-
strazione, a canone pari al triplo della rendita catastale
rivalutabile ISTAT 75%.
Se il canone contrattuale è inferiore, si applica quello.
comma 9: richiama sia il comma 346 dell’art. 1 L. n.
311/2004 sia il comma 8 e ne estende l’applicabilità al con-
tratto di locazione registrato che porti un canone inferio-
re al percepito ed al comodato f‌ittizio registrato. Non si
applica se il contratto è stato registrato entro 60 giorni
dall’entrata in vigore del Decreto.
Art. 1, comma 346, L. n. 311/2004
I contratti di locazione, o che comunque costituiscono
diritti relativi di godimento, di unità immobiliari o loro
porzioni, comunque stipulati, sono nulli se ricorrendone
i presupposti, non sono registrati.
Art. 13, comma 1, L. n. 431/98
Sancisce la nullità per mancata registrazione dei soli
contratti abitativi qualora vi si preveda canone superiore
a quello contrattuale.
3. Principi dottrinali e giurisprudenziali
La Suprema Corte (Cassazione 16089/2003) ha speci-
f‌icato in relazione all’art. 13 predetto, che ci si riferisce
ad ogni aumento in corso di locazione, mentre ha escluso
l’incidenza della mancata registrazione sulla validità di
un canone maggiore di quello stabilito in contratto regi-
strato.
- la registrazione del contratto ha eff‌icacia ex tunc e
quindi gli effetti della registrazione tardiva retroagiscono
così da ridare eff‌icacia al contratto; su tale assunto Dot-
trina e Giurisprudenza sono concordi.
La Giurisprudenza di merito (Trib. Verona 12 novembre
2002) ha escluso che la registrazione del contratto si possa
annoverare fra gli elementi essenziali del contratto stes-
so ed ha inoltre affermato che la facoltà di registrazione
tardiva mal si concilia con la supposizione di nullità del
contratto e che la sanzione di cui al comma 1 dell’art. 13
l. n. 431/98 si debba articolare in termini di inesigibilità
del canone f‌ino al momento della registrazione tardiva,
fatto salvo in caso di sanatoria, il diritto del locatore di
percepire retroattivamente tutti i canoni maturati (nella
misura pattuita).
- gli oneri tributari non possono essere posti quale
condizione per l’esercizio di un diritto che sia del tutto in-
dipendente dal motivo dell’imposizione: così ha stabilito la
Corte Costituzionale con sentenza n. 333/2001 che decise
in merito al diritto di eseguire lo sfratto;
- non è conf‌igurabile la nullità di un contratto che non
sia inf‌iciato da un vizio genetico afferente la sua struttura
costitutiva; conseguentemente la richiesta di registrazio-
ne di un contratto non costituisce requisito di validità ma
mera condicio iuris di eff‌icacia del contratto stesso che
può quindi intervenire in momento successivo (con effetto
ex tunc) (Trib. Modena 12 giugno 2006; Trib. Verona cit.);
- l’irretroattività delle norme è sancito dall’art. 12 delle
preleggi; l’art. 3 dello Statuto del Contribuente (L. 27 luglio
2000 n. 212) ha confermato che le norme tributarie non
hanno effetto retroattivo; la giurisprudenza è costante e
pacif‌ica in materia (Cass. civ., sez. V, 2 aprile 2003, n. 5015)
“in tema di eff‌icacia nel tempo delle norme tributarie, in
base all’art. 3 della L. n. 212 del 27 luglio 2000 (cosiddetto
Statuto del contribuente che ha codif‌icato nella materia
f‌iscale il principio generale di irretroattività delle leggi) va
esclusa l’applicazione retroattiva delle medesime salvo che
questa sia espressamente prevista”. Nel Decreto Legislativo
in esame non c’è alcuna previsione in tal senso.
In relazione a detto Decreto, l’Agenzia delle Entrate ha
emanato la circolare 26/E del 1 giugno 2011 che non ha
affatto valenza normativa; semplicemente fornisce l’inter-
pretazione che l’Uff‌icio intende dare per l’applicazione
delle norme sulla cedolare secca.
Il paragrafo 9 è intitolato “Sanzioni” ed è articolato in
3 punti:
9.1 Disciplina delle sanzioni per omessa registrazione
del contratto di locazione;

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