DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2000, n. 32 - Disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo

Coming into Force26 Febbraio 2000
Published date25 Febbraio 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/02/25/000G0069/CONSOLIDATED/20000422
Enactment Date25 Febbraio 2000
Official Gazette PublicationGU n.46 del 25-02-2000
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Visti gli articoli 11, comma 2, e 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure intese a ridurre le tensioni abitative connesse ai provvedimenti di rilascio degli immobili per finita locazione, nonche' a risolvere taluni problemi insorti nella fase di prima applicazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. Il termine dilatorio di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, non puo' comunque essere inferiore a nove mesi.

  2. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio gia' emessi ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' differita di nove mesi a partire dal 1° gennaio 2000.

  3. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che la dimostrazione dell'esistenza delle condizioni ivi indicate deve essere effettuata anche con riferimento ai provvedimenti di rilascio emessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della medesima legge. A tale fine il locatore dell'immobile rende, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, apposita dichiarazione, contenente gli elementi conoscitivi di cui al predetto articolo 7, che deve essere notificata all'intimato e consegnata all'ufficiale giudiziario, il quale la allega al precetto.

  4. I contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, a valere sulle risorse attribuite al Fondo nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnati prioritariamente ai conduttori in possesso dei requisiti individuati con il decreto emanato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 11, nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell'immobile e che abbiano proceduto a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalita' previste dalla stessa legge 9 dicembre 1998, n. 431. A tale fine i comuni, acquisite le risorse dalle regioni sulla base...

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