LEGGE 30 aprile 1999, n. 136 - Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale

Coming into Force19 Maggio 1999
Published date18 Maggio 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/05/18/099G0213/CONSOLIDATED/20060414
Enactment Date30 Aprile 1999
Official Gazette PublicationGU n.114 del 18-05-1999 - Suppl. Ordinario n. 97
Capo I NORME DI SOSTEGNO E RILANCIO DELL'EDILIZIA PUBBLICA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Disposizioni di modifica della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni)

  1. Alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni, son apportate le modifiche di cui al presente articolo.

  2. Dopo il comma 7 dell'articolo 3, e' inserito il seguente: "7-bis. Gli interventi di edilizia residenziale pubblica devono perven ire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di individuazione dei soggetti attuatori nel Bollettino ufficiale della regione; qualora sia stipulato un accordo di programma, i predetti interventi devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo medesimo".

  3. Al comma 8 dell'articolo 3, le parole: "entro dieci mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di individuazione dei soggetti attuatori sul Bollettino ufficiale" sono sostituite dalle seguenti: "entro i termini di cui al comma 7-bis".

  4. Al comma 8-bis dell'articolo 3, dopo le parole: "il Ministero dei laori pubblici promuove e adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142" sono inserite le seguenti: ", nel quale e' stabilito anche il termine per l'inizio dei lavori".

  5. Il comma 3 dell'articolo 8 e' sostituito dal seguente:

    "3. Il corrispettivo di godimento da porsi a carico del socio assegnatario di alloggio di cooperativa edilizia ovvero il canone di locazione sono determinati, ai sensi dell'articolo 26 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, in base al piano finanziario relativo ai costi dell'intervento costruttivo da realizzare sull'area concessa dal comune o stabiliti nella convenzione. Fino al trasferimento delle relative competenze alle regioni, il corrispettivo di godimento e il canone di locazione sono comunque determinati nel rispetto dei criteri stabiliti dal CER ai fini della definizione del valore dei contributi di cui all'articolo 6 della presente legge".

  6. Il comma 10 dell'articolo 8 e' sostituito dal seguente:

    "10. Gli obblighi previsti dal presente articolo sono recepiti in apposita convenzione o atto d'obbligo, il cui schema e' approvato dalla regione entro il 30 giugno 1999; decorso inutilmente tale termine, la convenzione o l'atto d'obbligo sono adottati dal comune nel cui territorio e' localizzato l'intervento. Fino alla scadenza del predetto termine i comuni possono adottare convenzioni o atti d'obbligo in base allo schema approvato dal CIPE. La convenzione o l'atto d'obbligo sono trascritti alla conservatoria dei registri immobiliari a cura del comune ed a spese dei beneficiari. Ai comuni e' fatto obbligo di segnalare alla regione eventuali inadempienze, ricorrendo le quali la regione, previa diffida ad adempiere, provvede a revocare il contributo".

  7. Il comma 1 dell'articolo 11 e' sostituito dal seguente:

    "1. Le disponibilita' per l'edilizia sovvenzionata possono essere utilizzate anche per i seguenti interventi:

    1. interventi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito di programmi di riqualificazione urbana; b) interventi di recupero, di cui alle lettere b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di immobili con destinazione residenziale non inferiore al 70 per cento della superficie utile complessiva di progetto o di immobili non residenziali funzionali alla residenza. Le disponibilita' destinate ai predetti interventi di recupero sono altresi' utilizzate, ove occorra, per l'acquisizione degli immobili da recuperare e per l'adeguamento delle relative urbanizzazioni".

  8. Il numero 2) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 18 e' sostituito dal seguente:

    "2) qualora l'autorizzazione di cui al numero 1) riguardi solo una quota del patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo massimo di cessione e' determinato, per la parte di valore del bilancio finanziata con risorse della medesima cooperativa, mediante l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 19, comma 2, della presente legge e, per la parte restante, in misura pari al valore stesso, fermo restando il prezzo minimo delle singole unita' immobiliari da determinare secondo quanto previsto al numero 1); le fonti di finanziamento dell'intervento devono risultare dal programma finanziario approvato dal consiglio di amministrazione della cooperativa;".

  9. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 18 e' sostituita dalla seguente:

    "g) per le cooperative a proprieta' indivisa con patrimonio superiore a 150 alloggi, sia presentato alla regione, per le abitazioni che abbiano usufruito di agevolazioni sia statali che regionali, il piano di cessione in proprieta' deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato nei successivi novanta giorni dall'assemblea ordinaria regolarmente costituita. L'alienazione, considerate anche le abitazioni assegnate in proprieta' in attuazione di precedenti piani di cessione, non deve riguardare complessivamente piu' di un terzo delle abitazioni, assistite da agevolazioni pubbliche, assegnate in uso e godimento, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di presentazione del piano. Le cessioni effettuate devono riguardare alloggi per i quali al momento dell'assegnazione in proprieta' siano trascorsi almeno cinque anni dall'entrata in ammortamento del mutuo. Le plusvalenze realizzate con l'attuazione del piano di cessione dovranno essere impiegate dalle cooperative per incrementare il proprio patrimonio di alloggi in godimento".

  10. Il comma 2 dell'articolo 22 e' sostituito dal seguente:

    "2. I programmi di edilizia agevolata sono localizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n.167, e successive modificazioni, in aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, ovvero in aree esterne ai predetti piani e perimetrazioni, purche' destinate dallo strumento urbanistico vigente all'edificazione a carattere residenziale. In tale ultimo caso gli interventi sono convenzionati con i comuni, secondo criteri definiti dalle regioni, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni".

Art 2.

(Disposizioni di modifica della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni)

  1. Alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo. 2. Dopo il primo comma dell'articolo 1, e' inserito il seguente:

    "I finanziamenti per l'edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata possono essere destinati ad interventi di edilizia residenziale pubblica o ad opere ad essi funzionali, da realizzare su aree o immobili demaniali concessi a comuni o ad altri enti ai sensi della normativa vigente. Tali aree o immobili devono comunque essere ricompresi in piani di recupero ovvero in programmi integrati di intervento, di riqualificazione urbana o di recupero urbano".

  2. Alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3, dopo le parole: "Istituti autonomi case popolari," sono inserite le seguenti: "comunque denominati o trasformati," e dopo le parole: "ovvero ai nuclei familiari" sono inserite le seguenti: "assegnatari di abitazioni assistiti da contributo pubblico". 4. Il secondo comma dell'articolo 18 e' sostituito dal seguente:

    "L'assegnazione e l'acquisto di cui al primo comma ed il relativo frazionamento dei mutui ovvero l'atto di liquidazione finale nel caso di alloggi costruiti da privati devono essere effettuati, rispettivamente, entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il contributo sugli interessi di preammortamento continuera' ad essere corrisposto qualora l'immobile, anche prima della scadenza dei suddetti termini, sia locato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni. Il soggetto destinatario del contributo potra' chiedere di effettuare l'assegnazione o la vendita nei due anni successivi alla scadenza dei predetti termini, provvedendosi in tal caso alla proporzionale riduzione del numero di annualita' di contributo previste dal provvedimento di concessione". 5. Il secondo comma dell'articolo 25 e' sostituito dal seguente:

    "La quota di riserva deve indicare l'ordine di priorita'. Qualora detta riserva venga esaurita, le abitazioni disponibili sono assegnate ai soci della cooperativa in ordine di data di iscrizione alla stessa".

Art 3.

(Disposizioni di modifica della legge 18 dicembre 1986, n. 891, e successive modificazioni)

  1. Alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

  2. Al comma 1 dell'articolo 5, l'alinea e le lettere a) e b) sono sostituiti dai seguenti:

    "1. Per i mutui di cui all'articolo 1, i mutuatari, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o gli eredi hanno la facolta' di optare per:

    1. l'estinzione anticipata del residuo debito ad un tasso stabilito, anche in deroga ai limiti indicati dall'articolo 2, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della...

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