LEGGE 18 dicembre 1986, n. 891 - Disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa

Coming into Force25 Dicembre 1986
Published date24 Dicembre 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/12/24/086U0891/CONSOLIDATED/19990518
Enactment Date18 Dicembre 1986
Official Gazette PublicationGU n.298 del 24-12-1986
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Per l'acquisto, nonche' per l'acquisto ed il contestuale recupero, di un alloggio ubicato nei comuni capoluoghi di provincia nonche' nei comuni compresi nelle aree ad alta tensione abitativa, cosi' come individuate dal CIPE ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, da adibire ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare, i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 possono fruire di mutui erogati a carico del fondo di cui al successivo articolo 3, secondo le disposizioni contenute nella presente legge.

  2. I lavoratori dipendenti possono beneficiare dei mutui di cui alla presente legge a condizione che:

    1. non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di eta';

    2. non abbiano fruito di agevolazioni, previste da leggi statali o regionali o da provvedimenti di enti locali, dirette all'acquisizione dell'abitazione, fatte salve quelle di natura tributaria;

    3. abbiano svolto continuativamente da almeno due anni attivita' di lavoro dipendente;

    4. non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nei comuni di cui al comma 1, nel cui ambito si intenda utilizzare il mutuo ai sensi della presente legge.

  3. Ai fini della presente legge si intende per nucleo familiare quello costituito dal coniuge e dai figli conviventi.

  4. Ai fini della presente legge si intende non adeguata alle esigenze del nucleo familiare l'abitazione che rientri nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b) del numero 1) e lettere a) e b) del numero 4) dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

  5. I mutui possono essere richiesti, in nome e per conto di propri associati, in possesso dei previsti requisiti, da societa' cooperative anche per l'acquisto ed il contestuale recupero di immobili ad uso residenziale.

Art 1.

1. Per l'acquisto, nonche' per l'acquisto ed il contestuale recupero di un alloggio da adibire ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare, i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 o loro cooperative di abitazione possono fruire di mutui erogati a carico del fondo di cui al successivo articolo 3, secondo le disposizioni contenute nella presente legge.

  1. I lavoratori dipendenti possono beneficiare dei mutui di cui alla presente legge a condizione che:

    1. non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di eta';

    2. non abbiano fruito di agevolazioni, previste da leggi statali o regionali o da provvedimenti di enti locali, dirette all'acquisizione dell'abitazione, fatte salve quelle di natura tributaria;

    3. abbiano svolto continuativamente da almeno due anni attivita' di lavoro dipendente;

    4. non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nei comuni di cui al comma 1, nel cui ambito si intenda utilizzare il mutuo ai sensi della presente legge.

  2. Ai fini della presente legge si intende per nucleo familiare quello costituito dal coniuge e dai figli conviventi.

  3. Ai fini della presente legge si intende non adeguata alle esigenze del nucleo familiare l'abitazione che rientri nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b) del numero 1) e lettere a) e b) del numero 4) dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

  4. I mutui possono essere richiesti, in nome e per conto di propri associati, in possesso dei previsti requisiti, da societa' cooperative anche per l'acquisto ed il contestuale recupero di immobili ad uso residenziale.

Art 2.
  1. I mutui di cui al precedente articolo 1 possono essere concessi alle seguenti condizioni:

    1. durata massima ventennale;

    2. tasso di ammortamento minimo del 10 per cento annuo, comprensivo del corrispettivo spettante agli istituti ed alle sezioni di credito fondiario ed edilizio, salvo quanto stabilito dalla successiva lettera c) e dal comma 3 del presente articolo;

    3. rate di ammortamento costanti, comprensive di capitale ed interessi, comunque non superiori al 20 per cento della retribuzione annua cumulativamente percepita dai soggetti di cui al successivo comma 2, lettera a), durante il precedente anno solare, quale risulta dall'attestazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dai datori di lavoro presso i quali l'attivita' lavorativa e' stata prestata nello stesso anno.

  2. L'importo dei mutui di cui al comma 1 deve essere contenuto entro il meno elevato dei seguenti limiti;

    1. ammontare corrispondente a 2,5 volte la retribuzione annua, riferita al totale dei redditi di lavoro dipendente, al lordo delle imposte e dei contributi percepiti dai componenti il nucleo familiare durante il precedente anno solare:

    2. 75 per cento del prezzo d'acquisto ovvero della parte del prezzo di acquisto non assistita da finanziamenti concorrenti per lo stesso immobile;

    3. importo di lire 60 milioni.

  3. Quando la rata di ammortamento determinata ai sensi della lettera h) del comma 1 risulti superiore al limite previsto dalla lettera c) dello stesso comma, la relativa perdita e' posta annualmente a carico del fondo di cui al successivo articolo 3. Quando la rata di ammortamento al tasso del 10 per cento risulti inferiore al predetto limite, essa e' rideterminata in aumento e dovuta fino a concorrenza della rata annuale di un mutuo corrispondente ad un tasso comunque non superiore al 13 per cento calcolato per eguale durata. L'eventuale...

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